Tralasciare la voltura delle utenze domestiche può rivelarsi un procedimento con serie conseguenze legali e burocratiche.
Nel contesto delle utenze domestiche, il termine voltura è spesso protagonista di lunghe procedure e di impegni burocratici. Si tratta di un’operazione necessaria per modificare l’intestatario di un contratto di fornitura luce o gas, senza che questa venga interrotta.
La voltura può essere effettuata nel momento in cui la fornitura di energia elettrica e gas è ancora attiva, agevolando facilmente la sostituzione dell’intestatario. In seguito al completamento del processo di volture, infatti, le fatture verranno recapitate al nuovo nome, mantenendo lo stesso servizio in funzione.
Questa procedura presenta diversi vantaggi rispetto al subentro: si tratta di una soluzione più semplice, veloce ed economica. La voltura, infatti, prevede costi bassi in confronto al subentro, il quale al contrario, prevede la riattivazione completa dell’utenza domestica e la riapertura del contatore.
La pratica della voltura spetta sempre al nuovo inquilino. Si tratta di un passaggio obbligatorio, successivo alla firma del contratto d’affitto o dopo l’acquisto dell’immobile. Questa procedura implica un impegno obbligatorio da parte del nuovo inquilino o del proprietario, il quale dovrà informarsi circa l’identità del fornitore di ogni utenza, preoccupandosi di contattarlo per informare del passaggio e per inviare i documenti richiesti per effettuare la nuova intestazione.
In caso di mancata voltura da parte di un affittuario o di un nuovo proprietario, il precedente proprietario dell’immobile può avvalersi nei confronti del successore, procedendo alla rescissione immediata del contratto di affitto. Non solo, il proprietario dell’immobile può, inoltre, avanzare una richiesta di rimborso degli importi non pagati e ricevuti a nome proprio. Il proprietario, inoltre, può eventualmente procedere con lo spegnimento repentino delle utenze anche senza alcun preavviso nei confronti dell’inquilino.
Nel caso di divorzi e di separazioni coniugali, invece, a dover volturare l’immobile è sempre il soggetto a cui rimane in casa, ossia la persona che continuerà ad utilizzare le utenze all’interno del contesto domestico. In questa procedura, al fornitore bisognerà indicare il numero di sentenza del divorzio, il Tribunale di competenza e la data dell’atto. Il nuovo proprietario, inoltre, dovrà preoccuparsi di fornire tutti i dati necessari tramite un modulo apposito, di solito disponibile presso gli uffici di competenza del fornitore.