Acquistare casa non è così semplice e anche per questo bisogna stare attento a molte cose, vincolo paesaggistico incluso. Di cosa si tratta e perché bisognerà controllare.
Comprare un immobile è una delle tappe della vita che molti si trovano a dover affrontare. Per fare tutto questo, però, bisogna seguire alcuni accorgimenti, così da evitare problemi futuri.
La legge Galasso 431 del 1985 ha introdotto alcune misure per salvaguardare i beni paesaggistici e ambientali. Ciò significa che prima di acquistare un immobile bisogna fare grande attenzione ad alcuni dettagli.
Cosa è il vincolo paesaggistico
La legge 431/1985 ha previsto misure per salvaguardare beni paesaggistici e ambientali in cui sono comprese anche proprietà e aree di valore storico, archeologico, archivistico e via discorrendo. Nella fattispecie, quindi, si tratta di zone ad interesse pubblico.
Il vincolo paesaggistico non è altro quindi che una restrizione su terreni di proprietà che hanno un valore di natura culturale e storica molto importante. L’obiettivo è proprio quello di tutelare le aree di valore ambientale, culturale e storico da possibili interventi di natura edilizia e anche infrastrutturale. Così facendo, di conseguenza, si tutela l’integrità del luogo e se ne potrebbe conservare la bellezza.
Preservare il patrimonio significa anche garantire che l’azione dell’essere umano non deturpi il luogo circostante. Ed è per questo che costruire su un terreno vincolato, apportando quindi modifiche, non è per nulla una cosa semplice. L’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio spiega come sia vietato costruire su alberi monumentali, giardini, ville e luoghi panoramici. Al contempo, inoltre, l’articolo 142 entra nel dettaglio e fa un elenco dei luoghi tutelati. Per fare qualche esempio si ribadisce che non è possibile costruire in alcuni luoghi come: territori boschivi, marini, costruire, rilievi alpini, vulcani e zone di interesse archeologico, nonché sui ghiacciai.
Cosa dice la legge
Non si può escludere la possibilità di costruire o anche di modificare l’uso, ma ci sono alcuni accorgimenti da apportare, alcuni di natura normativa. Tutto questo, infatti, può essere fatto, ma soltanto in presenza di una precisa autorizzazione.
A tal proposito interviene il Codice del beni culturali e del paesaggio, che si rifà al Dlgs 42/2004, con il quale si può fare richiesta alla Regione che dovrà rilasciare l’eventuale documento. Per fare tutto questo bisognerà rilasciare l’autorizzazione, ma soltanto dopo il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.