La separazione o il divorzio in presenza di figli, il più delle volte fa perdere il diritto di abitazione della casa familiare. Ma la casa si può vendere?
La risposta è affermativa ma solo quando si verificano determinate condizioni e in comune accordo.
Analizziamo il caso di una coppia con figli. In sede di separazione il giudice ha assegnato la casa in comproprietà con il marito, all’ex moglie con la collocazione dei due figli presso la madre. Il primo figlio è economicamente autonomo e ha raggiunto la maggiore età, mentre il secondo deve concludere il percorso di studi. Quando è possibile la vendita dell’immobile?
Il genitore collocatario dei figli, può rinunciare al diritto di abitazione e decidere di comune accordo con l’ex marito di vendere la casa familiare in qualsiasi momento. Prima di prendere questa decisione bisogna fare molta attenzione, perché la rinuncia non deve pregiudicare gli interesse dei figli e non deve comportare un peggioramento delle condizioni di vita.
Il giudice assegna la casa familiare al genitore collocatario dei figli, non per un interesse economico ma per tutelare i figli, affinché possano continuare a vivere nello stesso ambiente familiare domestico, senza subire traumi.
In linea generale, il diritto di abitazione si esaurisce quando vengono meno le condizioni che lo hanno innescato. Ad esempio i figli diventano maggiorenni e autosufficienti o quando perdono il diritto al mantenimento (ad esempio non cercano un’occupazione o hanno raggiunto il limite di età).
La Cassazione è più volta intervenuta su questo aspetto, stabilendo che superata la soglia dei trenta anni, si presume che un figlio, anche se convivente con i genitori e disoccupato, sia responsabile della sua situazione economica, pertanto non ha diritto più al mantenimento da parte dei genitori.
Si perde il diritto di abitazione nella casa familiare anche quando l’assegnatario non vi abita o cessa di abitarvi stabilmente, oppure conviva o ha contratto nuovo matrimonio.
La casa coniugale intestata ad entrambi gli ex coniugi si potrà vendere solo quando anche l’ultimo dei figli diventi autonomo economicamente o abbia stabilito la dimora altrove, fuori dalla casa familiare.
La vendita dell’immobile dovrà avvenire di comune accordo e il ricavato andrà diviso in quote uguali tra gli ex coniugi.
Nel caso non si riesca a trovare un accordo, il proprietario può vendere la propria quota a terzi, che diventa poi proprietario della sua quota. La vendita di una sola quota di un immobile di solito è più difficile e il prezzo è molto più basso del suo valore. Questa soluzione di solito non viene applicata.