Vendere casa diventa sconveniente con la circolare n°13/2024 “Mercato bloccato”

Per non cadere in una trappola da specchietto per le allodole è bene essere al corrente di tutti i dettagli della circolare n°13/2024

L’interesse intorno alla plusvalenza superbonus, introdotta dalla recente Legge di Bilancio 2024, si sta intensificando tra i proprietari immobiliari. Questa normativa ha l’obiettivo di disciplinare la vendita di immobili beneficiati dal bonus fiscale 110%, mirando a scoraggiare pratiche speculative.

Secondo la Circolare n°13/2024 dell’Agenzia delle Entrate, la vendita di una casa ristrutturata con l’agevolazione superbonus potrebbe comportare implicazioni fiscali significative per il venditore.

Vendita immobili con plusvalenza superbonus: come cambiano le regole fiscali

Il concetto di plusvalenza superbonus si applica quando un immobile soggetto a ristrutturazione con il 110% viene venduto entro dieci anni dalla sua conclusione. La plusvalenza è definita come la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, aumentato dei costi relativi alla proprietà. Tuttavia, la modalità di calcolo varia in base alla tempistica dei lavori conclusi: se conclusi entro cinque anni dalla vendita, i costi direttamente attribuiti al superbonus non vengono considerati nel calcolo della plusvalenza tassabile.

Vendita immobili
Vendita immobili con plusvalenza superbonus: cosa c’è da sapere -(www.designmag.it)

Un punto cruciale è che la plusvalenza superbonus può essere soggetta all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) o a un’imposta sostitutiva del 26%, a seconda delle modalità di fruizione del bonus. Questo aspetto è cruciale per i venditori, poiché implica un’imposta aggiuntiva sul guadagno derivato dalla valorizzazione dell’immobile grazie agli interventi di miglioramento.

La normativa si applica a tutte le prime cessioni di immobili che hanno beneficiato del superbonus, indipendentemente dal tipo di intervento effettuato o dal soggetto che ha eseguito i lavori. Pertanto, sia i proprietari che hanno usufruito direttamente del beneficio che quelli che lo hanno ceduto a terzi, ad esempio inquilini, possono essere soggetti alla nuova tassazione sulla plusvalenza.

Un elemento critico della circolare è la precisazione sulla durata dei dieci anni che determina l’applicabilità della tassazione. Questo periodo inizia dalla data di completamento degli interventi, documentata tramite le autorizzazioni amministrative e le conformità urbanistiche.

Un aspetto rilevante è che l’Agenzia delle Entrate ha delineato chiaramente le circostanze in cui i costi dei lavori non devono essere considerati per il calcolo della plusvalenza, specie se il contribuente ha beneficiato del bonus sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito.

In sintesi, mentre il superbonus 110% ha incentivato la riqualificazione energetica e sismica degli immobili in Italia, la nuova normativa fiscale mira a prevenire abusi e speculazioni da parte di chi usufruisce dei vantaggi fiscali e successivamente vende l’immobile. Questo ha implicazioni importanti per i proprietari che considerano la vendita di una proprietà ristrutturata con tale agevolazione, incoraggiandoli a valutare attentamente le implicazioni fiscali prima di procedere.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un chiarimento importante per il settore immobiliare, delineando le regole che disciplinano la plusvalenza superbonus e le sue implicazioni fiscali.

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