Una donazione lasciata in eredità attraverso testamento può essere contestata dai famigliari più stretti? Cerchiamo di capirlo insieme.
Poniamo un caso di specie: un uomo oppure una donna molto avanti con l’età scrivono un testamento di eredità. In esso indicano i beni materiali e immateriali che desiderano riconoscere ai propri figli, ovvero ai propri diretti discendenti. Ma poniamo anche che, oltre a ciò, desiderino anche lasciare un bene in eredità ad un parente o ad un amico, a mo’ di donazione: possono farlo? Senza che poi questa intenzione venga contestata come illegittima?
Ebbene, proviamo a fare chiarezza. Il principio generale è uno: in senso stretto, un testamento di eredità non può includere donazioni. O meglio: in termini giuridici, non si può parlare di “dono”, bensì di “legato”, che ha comunque la stessa funzione di trasferire una proprietà a titolo gratuito. Ora: se il testamento viene redatto tramite l’ausilio di un notaio, il problema non si pone perché questi, in virtù delle sue competenze, saprà tradurre le volontà del testatore nella forma legale più appropriata.
Tuttavia attenzione: perché in caso si preferisca invece redarre un testamento olografo, ovvero scritto in autonomia, il rischio di esprimere volontà poco chiare è particolarmente elevato. E dunque gli eredi potrebbero trovarsi a dover fare i conti con dettami riportati in modo equivoco, con la possibilità che si giunga a molteplici interpretazioni. E dunque ad una disputa tra le parti coinvolte. Come fare quindi per evitare che ciò accada?
Come garantire al beneficiario di non incorrere in contestazioni
Per non ingenerare possibili contestazioni, al testatore – ovvero a colei o a colui che redigono il testamento in forma olografa – occorre premurarsi di esplicitare le volontà utilizzando le formule più chiare e, giuridicamente parlando, più appropriate possibili. Ad esempio, accertandosi che non sussistano omonimie (non rare in ambito famigliare) e, nel caso, descrivendo il beneficiario senza tema di fraintendimenti.
E poi usando formule “standard”, come: “Lascio a mio pro-nipote Mario Rossi, nato a (città) il (data) e residente in (indirizzo) il bene (descrizione del bene) a titolo di legato”. A questo punto, il beneficiario è legittimato ad acquisire la proprietà del bene a seguito della morte del testatore. Inoltre, in questo modo non diventa erede, bensì legatario. Cosa significa?
La differenza principale tra legatario ed erede e che il legatario non risponde dei debiti del defunto, nei casi in cui dovessero sussistere. Il testatore, tuttavia, può disporre altrimenti, ad esempio aggiungendo nel testamento chiare indicazioni riguardo alla volontà di rendere il soggetto legatario a patto che si assuma l’onere di risolvere l’eventuale situazione debitoria. Il legatario, quindi, potrà decidere se accettare oppure rinunciare al legato.