Se hai venduto la tua casa e ora il comune ti sta chiedendo di pagare la Tari per gli anni successivi alla vendita, ecco cosa dicono le norme.
Nel mare magnum di tasse e normative che riguardano la casa e tutto ciò che ruota attorno a essa non è facile orientarsi. Per niente. Oggi affronteremo un tema spinoso, che abbraccia la TARI (la tassa sui rifiuti in Italia) e la vendita del nostro immobile. Fate attenzione a cosa dice la legge.
Se hai venduto la tua casa e il Comune ti sta richiedendo il pagamento della Tari per gli anni successivi alla vendita, è fondamentale verificare se hai rispettato le procedure previste dal regolamento, presentando la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini stabiliti. Di qui a poco vi diremo cosa dicono legge e regolamenti.
Ma prima, una precisazione. Ciò che scriviamo non vuole in alcun modo essere un parere di tipo legale. Ci limitiamo a sottolineare cosa è previsto dalle norme. Anzi, come sempre accade quando ci occupiamo di questi temi, caldeggiamo confronti qualificati. In caso di dubbi o contestazioni, è consigliabile rivolgersi a un professionista del settore per ottenere consulenza e assistenza nella gestione di questa questione fiscale.
Se hai venduto la tua casa e ora il comune ti sta chiedendo di pagare la Tari per gli anni successivi alla vendita, potresti chiederti se questa richiesta è legittima. La risposta, secondo il Regolamento per la disciplina della Tari nel tuo Comune, è sì, ma con alcune sfumature che è importante comprendere.
Secondo l’articolo 4, comma 7 del suddetto regolamento, l’obbligo di pagare la Tari inizia dal momento in cui si inizia a detenere o possedere l’immobile e termina quando la detenzione o il possesso cessano. Se questa variazione avviene nel corso dell’anno solare, l’obbligo fiscale produce effetto dalla data effettiva della variazione.
Tuttavia, c’è una clausola importante nell’articolo 18 che riguarda la cessazione dell’obbligo di pagamento della Tari. Il comma 2 afferma che l’obbligo cessa nel momento in cui termina il possesso o la detenzione dell’immobile, ma a condizione che tu presenti al Comune una dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della cessazione.
Il comma 3 dello stesso articolo chiarisce che se questa dichiarazione viene presentata in ritardo, l’effetto della cessazione dell’obbligo fiscale avrà effetto dalla data della tardiva presentazione, a meno che tu non dimostri con prove la data effettiva della cessazione.
Inoltre, l’articolo 30 del Regolamento Tari sottolinea l’obbligo del contribuente di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo, inclusa la cessazione dell’utenza (ovvero, nel tuo caso, la cessazione della proprietà dell’immobile).