Superbonus, cattive notizie a chi ne ha usufruito: in arrivo una tassa che ti lascerà al verde

Ultime novità sul Superbonus, come si applica la una nuova tassa per chi l’ha utilizzato. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Lo strumento del Superbonus al 110% è stato sicuramente molto utile alle famiglie, per avviare importanti lavori di ristrutturazione delle abitazioni che da sole non avrebbero mai potuto sostenere. Allo stesso tempo, però, ha aperto una voragine nei conti dello Stato, anche per inefficienze e abusi.

Sia il governo Draghi che quello Meloni hanno provato a introdurre restrizioni per fermare l’emorragia di denaro pubblico. Prima con la progressiva riduzione dell’aliquota del Superbonus, poi con la sua eliminazione graduale, fino a mantenerlo solo per ipotesi residuali e comunque limitato nell’importo.

Gli effetti di questa misura, tuttavia, si faranno sentire ancora a lungo. Per questo motivo sono stati adottati nuovi provvedimenti per contenerne le conseguenze. Ecco le ultime novità da conoscere.

Superbonus, come si applica la nuova tassa

A fine maggio, le Camere hanno convertito il legge il cosiddetto Decerto Superbonus, che ha introdotto diverse novità e ulteriori limitazioni. Come l’abolizione dello sconto in fattura e della cessione del credito per le rate delle spese sostenute negli anni precedenti da parte di chi aveva usufruito del Superbonus. Per chi ha sostenuto spese nell’ambito delle misure di Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche potrà usufruire di una detrazione fiscale Irpef da ripartire in dieci rate annuali. Abbiamo anche accennato a una nuova tassa a carico dei proprietari di immobili ristrutturati con il Superbonus al 110%, si tratta in realtà di una imposizione già introdotta a inizio 2024, con la Legge di Bilancio, ma la cui applicazione è stata ora precisata da una circolare dell’Agenzia delle Entrate.

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Come si applica la nuova tassa a chi ha beneficiato del Superbonus al 110% – DesignMag.it

La nuova tassazione introdotta dal 1° gennaio 2024 per gli immobili ristrutturati con il Superbonus riguarda l’imposta sulla plusvalenza immobiliare al 26% da pagare in caso di vendita dell’immobile prima che siano trascorsi 10 anni dalla conclusione dei lavori. Perché con i lavori di ristrutturazione l’immobile ha acquistato valore.

L’imposta dl 26% si applica sul maggior valore (plusvalenza) dell’immobile ottenuto a seguito di ristrutturazione, dato dalla differenza il corrispettivo incassato con la vendita e l’originario prezzo d’acquisto o costo di costruzione dell’immobile, aumentato di ogni altro costo relativo.

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha dato alcune precisazioni in merito all’applicazione dell’imposta sulla plusvalenza. L’Agenzia ha ricordato che dal 1° gennaio 2024, si applica un’imposizione fiscale al 26% sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di un immobile a meno di 10 anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione con Superbonus.

Se gli interventi di ristrutturazione che hanno beneficiato del Superbonus sono terminati da meno di 5 anni dall’atto di vendita, tra i costi inerenti deducibili e non concorrenti alla plusvalenza non si calcoleranno quelli relativi al Superbonus. Invece, se questi interventi sono terminati da più di 5 anni, si terrà conto del 50% delle spese.

Mentre, per gli immobili acquistati o costruiti da più di 5 anni dalla data della vendita, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione viene rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’imposta al 26% sulla plusvalenza si applica a prescindere da chi abbia effettuato i lavori agevolati sull’immobile, proprietario cedente o altri soggetti come il conduttore, il comodatario o il familiare convivente. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, poi, non contano la percentuale di detrazione fiscale spettante e nemmeno le modalità di fruizione del Superbonus, tramite cessione del credito o sconto in fattura.

Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sulla plusvalenza gli immobili adibiti a prima casa dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla vendita o per il periodo inferiore intercorso tra la data di acquisto o costruzione e la cessione dell’immobile.

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