Arredare casa è un’attività impegnativa a cui riservare diverso tempo, ma che resta esclusiva dei proprietari di case. Invece, quando di tratta di ristrutturare casa, le cose cambiano notevolmente poiché bisogna chiedere un intervento esterno da parte di un’impresa edile.
Per fortuna, negli ultimi anni, il Governo è intervenuto per rendere ancora più semplici le procedure riguardanti gli interventi edilizi. Nel 2010 vennero introdotte la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Successivamente, con la legge n. 164 del 2014, le procedure urbanistiche furono ulteriormente semplificate introducendo delle modifiche nella definizione degli interventi riguardanti la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione.
Nel caso specifico, i lavori inerenti sono:
- l’accorpamento di più immobili;
- il frazionamento di un immobile;
- la demolizione e la ricostruzione di edifici senza rispettare la sagoma già presente.
Quanto detto si riferisce alla DIA e alla sua “variante”, ossia la super-DIA, che è una dizione non contemplata dall’ordinamento legislativo, ma soltanto utilizzata dagli addetti ai lavori per mettere in evidenza la portata di questo strumento normativo.
Nel dettaglio affronteremo i seguenti argomenti:
- DIA e Super DIA: qual è la differenza?
- Interventi che rientrano nella Super DIA
- Modalità di presentazione della Super DIA
DIA e Super DIA: qual è la differenza?
Disciplinata dagli arti. 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia, la DIA (Denuncia di Inizio Attività) è un atto amministrativo che trae origine dalla legge 45 del 1985, la quale prevedeva di realizzare opere all’interno degli edifici senza autorizzazione, a patto che venissero rispettate le seguenti condizioni:
- non dovevano contrastare i regolamenti in materia edile vigenti e gli strumenti urbanistici;
- non dovevano poste in essere modifiche alla sagoma dell’immobile o l’aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
- non doveva essere modificata la destinazione d’uso.
Con la DIA, il proprietario dell’immobile deve chiedere l’intervento di un architetto, ingegnere o geometra che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti richiesti.
In pratica, il proprietario e il professionista assumono un ruolo di responsabilità non indifferente, con il Comune invece ad assumere una mera funzione di controllo. Quest’ultimo deve, entro 30 giorni, rilasciare il permesso, altrimenti i lavori possono ugualmente iniziare.
Quanto detto mette in evidenza un aspetto importante: non esiste nessuna differenza tra DIA e Super DIA poiché sono la medesima cosa.
Interventi che rientrano nella Super DIA
Quale alternativa al Permesso di Costruire, la Super DIA va utilizzata nei seguenti casi:
- per gli interventi che riguardando la ristrutturazione edilizia inerente all’aumento delle unità immobiliari, delle modifiche del loro volume, della loro sagoma, della loro superficie o dei prospetti;
- per gli interventi di ristrutturazione edilizia che determineranno la modifica della destinazione d’uso dell’immobile, che deve essere locato nel centro storico cittadino;
- per gli interventi sia di ristrutturazione che di nuova costruzione, i quali devono essere realizzati seguendo piani urbanistici attuativi preventivamente approvati e recanti delle specifiche indicazioni volumetriche, formali, costruttive e tipologiche;
- per gli interventi di nuova costruzione rientranti in precise disposizioni plano-volumetriche.
Modalità di presentazione della Super DIA
A partire dal 14 ottobre del 2015, per la Super DIA è stato reso disponibile il Modello Unico, il quale consiste in un modulo standard molto simile a quello per il Permesso di Costruire, la SCIA, la CIL e la CILA. Tale modulistica è stata concepita per semplificare la richiesta in ambito edilizio.
Tutti i Comuni d’Italia possono utilizzare questo modulo, proprio per rendere più semplice il lavoro ai tecnici che, in precedenza, dovevano sobbarcarsi procedure diverse quando dovevano operare in più comuni.
La Super DIA deve essere presentata comprensiva di tutti gli elaborati e i documenti richiesti. Prima di iniziare i lavori, bisogna però attendere 30 giorni.
Siccome gli interventi che rientrano nella Super DIA prevedono anche la richiesta di autorizzazione sismica, bisognerà attendere che il Genio Civile rilasci questa autorizzazione. Inoltre, occorrerà anche attendere eventuali nulla osta da parte di altri enti.
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