In linea generale le spese condominiali stabilite dalla maggioranza dell’assemblea vanno pagate da tutti i condòmini, ma ci sono delle eccezioni.
Il regolamento condominiale si basa sull’adozione di un principio maggioritario. Questo significa che ciò che viene approvato dall’assemblea dev’essere eseguito da tutti i condomini, anche da coloro che hanno votato contro il provvedimento, che si sono astenuti dalla decisione o non erano nemmeno presenti nel corso dell’assemblea durante la quale si è votato.
Questo principio si applica a tutte le decisioni che riguardano interventi necessari al mantenimento strutturale del condominio. Per esempio se è necessario rifare il tetto tutti dovranno contribuire alle spese per i lavori, considerati assolutamente necessari per il mantenimento dell’integrità dello stabile. Alla stessa maniera, se fosse necessario operare il consolidamento di un muro pericolante, anche i condomini che non hanno preso parte attiva alla decisione dovranno partecipare in proporzione alle proprie quote millesimali.
Le spese condominiali che non siamo tenuti a pagare
Le cose cambiano però quando si tratta di lavori non necessari non strettamente necessari alla solidità e al funzionamento del condominio. In questo caso specifico ci si potrà astenere dal pagamento dei lavori.
Se alcuni tipi di interventi sono strettamente necessari, altri possono essere considerati superflui, di abbellimento o destinati a un utilizzo separato. Fanno parte di questo tipo di “interventi di lusso” tutti quei lavori che servono a innalzare il livello e il pregio delle abitazioni di un condominio fornendo il condominio stesso di servizi aggiuntivi.
Un tipico esempio di questo tipo di “lavori superflui” sono la costruzione di una piscina o di un campo sportivo nelle aree di pertinenza del condominio. Anche la costruzione di un nuovo parcheggio, necessario ad esempio a contenere le vetture dei condomini che ne hanno più di una, è una spesa superflua.
In questo caso i condomini hanno diritto di scegliere quali lavori sovvenzionare e quali no. Naturalmente, se un condomino sceglie di non pagare per i lavori di creazione di una piscina condominiale, non avrà il diritto di usufruirne. Alla stessa maniera non avrà il diritto di usufruire di un ascensore di nuova costruzione qualora l’assemblea decidesse di installarne uno in un condominio che ne era privo.
Un caso a parte è costituito dai cancelli e dai citofoni, che potrebbe essere necessario sostituire con modelli più recenti: in quel caso tutti i condomini dovranno pagare per i lavori perché saranno considerati lavori di miglioramento di strutture già esistenti e necessarie.