Se devi eseguire degli interventi sul riscaldamento condominiale, ecco cosa devi sapere in merito alla detrazione del 50% sulle spese
Siamo sempre più vicini alla data d’accensione dei riscaldamenti. Quest’anno, infatti, soprattutto nel Nord Italia l’estate si è conclusa molto velocemente ed ha lasciato spazio a un autunno piovoso ed anche piuttosto freddo. Sebbene gli amanti delle basse temperature abbiano gioito di fronte a questo improvviso calo del termometro, dall’altro l’inverno si preannuncia piuttosto lungo.
In previsione dell’accensione delle caldaie e dei termosifoni, quindi, è giunto il momento di provvedere ad una pulizia profonda dei radiatori, nonché ad un controllo della piena funzionalità del meccanismo. Se ti rendi conto che le valvole dei tuoi termosifoni sono da cambiare ma abiti in condominio, ecco cosa devi sapere sulla detrazione al 50%.
Quella delle detrazioni edilizie è una materia piuttosto complessa. Il bonus ristrutturazioni, in sé e per sé, ammette la detrazione al 50% su un massimale di spesa di 96mila euro anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento condominiale: in questo senso, rientrano anche gli interventi di riparazione, con o senza innovazione come nel caso della sostituzione delle valvole. Allo stesso modo anche l’Ecobonus ammette lo sconto purché i lavori eseguiti favoriscano un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
L’intervento che si deve svolgere su un impianto di riscaldamento condominiale, quindi, va valutato in base al risultato che lo stesso avrà in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia. Se cambiare le valvole o eseguire qualsiasi altro lavoro comporta un miglioramento della classe energetica dell’edificio, allora si può godere anche dell’Ecobonus nella sua totalità, che corrisponde ad una detrazione del 65% su una spesa massima di 100mila euro.
Anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate si esprime in questo modo, sul tema delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di edifici già esistenti come i condomini, infatti, per ottenere i benefici fiscali non c’è un elenco di lavori per i quali li si ottiene ed altri per i quali non li si ottiene: tutto dipende dal risultato, per quanto riguarda l’Ecobonus. In questo senso, è utile consultare anche l’allegato A del decreto MiSE dell’11 marzo 2008, che specifica i valori che l’edificio riqualificato deve raggiungere affinché sia applicabile l’Ecobonus.