La normativa fiscale italiana consente, in alcune circostanze specifiche, di ottenere il bonus “prima casa” su due immobili diversi.
In un contesto economico caratterizzato da incertezza e instabilità, i bonus e le agevolazioni fiscali rappresentano un supporto fondamentale per i cittadini, specialmente quando si tratta di acquisti di grande importanza come una casa. Questi incentivi offrono un’opportunità concreta per ridurre i costi legati a investimenti immobiliari, spesso considerati fuori portata da molte famiglie.
In particolare, le agevolazioni come il bonus “prima casa” consentono di affrontare l’acquisto di un’abitazione con maggiore serenità, contribuendo a sostenere il settore immobiliare e stimolare l’economia in periodi di crisi. A rendere ancor più interessante questa opportunità è il fatto che esistono diversi casi in cui un contribuente potrebbe usufruire del bonus più di una volta. Un’analisi attenta della legislazione vigente offre infatti delle sorprese interessanti.
Agevolazioni sulla prima casa e doppia applicabilità: quando è possibile
Come recentemente analizzato dal portale di esperti “Notaio Del Monte”, esistono due scenari principali in cui il contribuente può richiedere nuovamente il beneficio. Il primo caso riguarda chi ha già ottenuto un immobile a titolo gratuito, come per donazione o successione, e ha usufruito delle agevolazioni “prima casa”. Queste persone possono richiedere nuovamente il bonus per l’acquisto di un secondo immobile a titolo oneroso, ovvero tramite compravendita, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.
Questa possibilità è stata chiaramente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 44/E del 2001, che evidenzia la diversità dei presupposti tra i due tipi di acquisto: gratuito e oneroso. Di conseguenza, è ammesso il ricorso al bonus casa su due immobili, purché il secondo sia acquistato a titolo oneroso.
Il secondo scenario si presenta nel caso opposto: se un contribuente ha acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa” a titolo oneroso e intende ottenere un ulteriore immobile a titolo gratuito, come per eredità o donazione. In questo caso, la normativa consente di accedere nuovamente al beneficio, a patto che l’immobile precedentemente acquistato venga venduto entro un anno dall’acquisizione del nuovo bene. Questa condizione è fondamentale per evitare la decadenza del beneficio e deve essere esplicitamente dichiarata nell’atto di donazione o successione.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito questa possibilità con la Circolare n. 12/E del 2016 e la Risoluzione n. 86/E del 2017. Queste norme specificano chiaramente che chi ha già usufruito delle agevolazioni per la prima casa potrà avvalersene nuovamente, purché rispetti la tempistica indicata per la vendita del primo immobile. Inoltre, è importante che tale impegno venga riportato nella documentazione relativa al nuovo acquisto.