Scopriamo in quali casi l’inquilino può essere esentato dal versamento delle spese condominiali. C’è una normativa apposita da approfondire.
La Legge numero 392 del 1978 permette di conoscere i diritti dell’inquilino e capire, così, quando può rifiutarsi di pagare gli oneri accessori senza rischiare gravi conseguenze.
Affittare casa ad un inquilino significa avere degli obblighi nei suoi confronti. Nello stesso tempo anche il locatario dovrà rispettare una rigida normativa e pagare puntualmente il canone d’affitto secondo le tempistiche stabilite nel contratto oppure rischierà di essere sfrattato. L’argomento di maggiore interesse riguarda la divisione delle spese tra conduttore e locatore. In generale il proprietario (locatore) dovrà eseguire tutte le riparazioni tranne quelle di piccola manutenzione spettanti all’inquilino (conduttore).
Netta separazione, dunque, tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese condominiali in quale categoria rientrano? Nella prima, di conseguenza vengono corrisposte dall’inquilino. L’articolo 1576 del Codice Civile, nello specifico, stabilisce che le spese condominiali sono a carico dell’inquilino. In ogni caso la Legge permette alle parti di stabilire in autonomia una diversa ripartizione delle spese tenendo conto del divieto di imporre al conduttore le spese condominiali straordinarie. Vediamo ora quando l’inquilino si può rifiutare di corrispondere quanto dovuto.
Legge sull’equo canone: non sempre l’inquilino deve pagare le spese condominiali
Tra gli obblighi del locatore c’è quello di fornire al conduttore una rendicontazione dettagliata delle spese condominiali, completa dei criteri di ripartizione e dei documenti che giustificano le spese sostenute. La normativa di riferimento è la Legge numero 392 del 1978 (articolo 9). Il conduttore ha il diritto di ricevere l’indicazione specifica delle spese sostenute e di visionare i documenti attestanti tali spese prima di versare quanto dovuto.
Qualora il proprietario non dovesse fornire la documentazione richiesta, l’inquilino si può considerato esentato dal versamento delle spese condominiali. La richiesta della rendicontazione dovrà essere inoltrata formalmente per poter dare diritto all’esenzione una volta che non si è ottenuta risposta. Solo quando riceverà le informazioni di cui ha fatto domanda allora il conduttore potrà riprendere i pagamenti.
Senza l’esplicita richiesta di rendicontazione, il conduttore che passati due mesi non paga le spese condominiali si considererà in mora e, dunque, sfrattabile. Significa che l’inquilino ha due mesi di tempo per inviare richiesta di rendicontazione o sollevare contestazioni ed evitare che il proprietario disponga lo sfratto per morosità superiore ai 60 giorni con importo non versato superiore a due canoni di affitto. Infine, la normativa prevede che il locatore possa pretendere le spese condominiali ordinarie entro cinque anni. Poi il debito cadrà in prescrizione.