In prossimità della scadenza IMU c’è un interrogativo a cui rispendere. Il dubbio è se il ricovero rende esenti dal pagamento.
L’imposta Municipale Unica si paga in due tranche, un acconto entro giugno e il saldo entro dicembre. I casi di esenzione sono parecchi, riguardano anche chi è ricoverato in ospedale o oppure in una RSA?
In Italia i proprietari di immobili come fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli devono pagare l’IMU. Dal 2014 l’imposta è stata abolita solo per le abitazioni principali tranne se di lusso ossia appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’IMU si paga in due rate. La prima deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno corrente sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi precedenti.
La seconda rata scade il 16 dicembre e potrebbe prevedere un conguaglio sulla prima rata in base alla delibera di approvazione delle aliquote del Comune di ubicazione dell’immobile da pubblicare entro il 28 ottobre. Mancano pochi mesi, dunque, al versamento del saldo. Può capitare, però, che il proprietario dell’immobile per esigenze di salute debba abbandonare la propria casa per un lungo periodo. Succede in caso di ricovero in RSA o in ospedale perché malato lungodegente. In questo caso l’IMU si paga?
La Legge di riferimento è la numero 160/2019, articolo 1 comma 741 lettera c. Stabilisce che se è assimilata all’abitazione principale fruisce dell’esenzione l’unità immobiliare in possesso di anziani e disabili ricoverati in istituti sanitari acquisendone la residenza in seguito a ricovero permanente. L’abitazione, però non dovrà risultare locata e l’esenzione dovrà essere formalmente concessa ad singolo Comune. Qualora l’anziano o il disabile possedesse più proprietà immobiliare, l’agevolazione si applicherebbe solo ad una unità abitativa.
Secondo la Legge, dunque, solo lo spostamento di residenza nell’RSA o nell’ospedale in cui si è ricoverati farà scattare il diritto all’esenzione IMU. Dove questo non accadesse il Comune potrebbe chiedere indietro gli arretrati dell’imposta non corrisposta per tutti gli anni in cui la residenza risultava presso l’abitazione nonostante il ricovero dell’anziano/disabile in un istituto apposito (in caso di decesso saranno gli eredi a pagare). Inoltre si perde il diritto all’esenzione in caso di affitto dell’immobile ad una terza persona. La casa deve risultare abbandonata per non pagare l’IMU. In più sottolineiamo come tale direttiva valga solo se il Comune ha deliberato l’equiparazione prima detta ossia tra immobile e abitazione principale. Il ricovero, infine, deve essere permanente. In caso di temporaneità l’IMU va pagata regolarmente.