Ci sono casi in cui l’inquilino non può essere sfrattato: quando si presentano e come regolarsi per difendere i propri diritti.
In un rapporto tra proprietario di casa e inquilino la legge tende a tutelare sempre l’inquilino anche a fronte di gravi mancanze da parte dello stesso. Questa tutela si mette in atto soprattutto quando si presentano circostanze particolari o quando l’inquilino si trova in spiacevoli condizioni economiche o di salute sopraggiunte dopo la firma del contratto stesso.
In linea generale, comunque, il proprietario di casa può chiedere lo sfratto esecutivo di un inquilino soltanto nel momento in cui egli sia in grave ritardo con il pagamento dell’affitto e magari non versa il canone di locazione da diversi mesi.
Ovviamente però lo sfratto esecutivo si può chiedere soltanto se è stato registrato un regolare contratto d’affitto tra proprietario e affittuario. Nel caso di un accordo in nero il proprietario potrà procedere contro il suo inquilino solo accusandolo di occupazione senza titolo: un procedimento legale molto più lungo che potrebbe completamente capovolgersi danneggiando il proprietario. Se l’inquilino è in grado di dimostrare di aver versato soldi in nero, può chiedere la restituzione delle somme.
C’è anche da dire che un inquilino che ha ricevuto lo sfratto esecutivo per morosità può fare in modo da bloccare il procedimento. Per farlo ha diverse scelte, la prima delle quali pagare gli affitti arretrati comprensivi di interessi.
Quando un inquilino moroso non può essere sfrattato?
Se si arriva in tribunale, l’inquilino moroso può chiedere e ottenere dal giudice il cosiddetto termine di grazia, ovvero 90 giorni di tempo entro i quali versare le somme dovute. Mentre decorre tale termine lo sfratto non potrà essere portato avanti.
Il termine di grazie arriva a 120 giorni nel caso in cui l’inquilino moroso riesca a provare al giudice di trovarsi in una grave situazione medica oppure in condizioni economiche precarie. In questo caso però l’affittuario dovrà dimostrare che tali difficoltà si sono concretizzate dopo la firma del contratto, e che non sussistevano al momento della firma.
Nei casi di sfratto dovuti alla semplice scadenza del contratto, l’inquilino può chiedere la proroga dello sfratto fino a 18 mesi, allo scopo di trovare una nuova sistemazione consona alle sue esigenze.
Una proroga identica, quindi sempre di un anno e mezzo, può essere chiesta se nel nucleo familiare che subisce lo sfratto esecutivo sono presenti anziani oltre i 65 anni, malati terminali, lavoratori in cassa integrazione. Starà al giudice valutare le situazioni caso per caso e decidere se concedere o meno la proroga richiesta.