Se non abbiamo richiesto la fattura di acquisto, rischiamo di perdere il Bonus Mobili 2024? Oppure è sufficiente lo scontrino fiscale? Facciamo chiarezza.
È stata la stessa Agenzia delle Entrate ad intervenire per fare chiarezza. Il dilemma: servono necessariamente le fatture a comprova della spese sostenute oppure basta lo scontrino fiscale come documentazione giustificativa degli acquisti effettuati? E senza le fatture si perde la possibilità di accedere al beneficio? Ebbene, partiamo dal principio.
Il Bonus Mobili è una misura di supporto all’acquisto di nuovi mobili e di grandi elettrodomestici introdotta undici anni fa, attraverso il Decreto Legge numero 63 dell’anno 2013; consente di ottenere una detrazione sull’IRPEF dell’acquirente pari al 50% del valore di spesa effettuata, applicabile ad un tetto massimo che per l’anno in corso 2024 è stato stabilito pari a 5.000 Euro di acquisti.
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate riguardo a fatture e scontrini
Il Bonus non vale indiscriminatamente su tutti i mobili ed i grandi elettrodomestici acquistati: per poterlo ottenere, infatti, la spesa deve far parte di interventi edilizi effettuati dall’acquirente che godano anch’essi di coperture agevolate da misure come il Superbonus, il Bonus Ristrutturazione ed il Sismabonus. Ciò detto, cosa ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate riguardo alla differenza tra fatture e scontrini di acquisto? Valgono entrambi?
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare riepilogativa tramite la quale ha reso note tutte le istruzioni per ottenere il Bonus ed anche per fugare qualsiasi dubbio circa le corrette modalità di acquisto. In quanto alla documentazione giustificativa da conservare e da presentare per ottenere l’agevolazione, l’Agenzia ha specificato tutte le tipologie di comprova d’acquisto ammesse.
Sono considerate valide ai fini dell’ammissibilità al Bonus le ricevute di pagamento avvenuto tramite bonifico e tramite carta di credito o di debito che riportino la quantità, la qualità e la natura dei beni e servizi acquistati, tra cui anche mobili e grandi elettrodomestici, insieme al codice fiscale dell’acquirente.
Tra questi rientra anche lo scontrino: l’importante è che indichi, parimenti alle fatture sopra menzionate, la quantità, la qualità e la natura dei beni e servizi acquistati insieme al codice fiscale del pagante, che deve risultare lo stesso individuo richiedente il Bonus. Inoltre, l’Agenzia ha specificato che non sono ammessi metodi di pagamento come assegni bancari e contanti che, non riportando le specifiche quantitative e qualitative necessarie come giustificativi e comprove, non consentono di appurare la natura degli acquisti.