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Normative

Se l’amministratore di condominio fa questo, rischia la revoca immediata dell’incarico

Nei casi in cui l’amministratore di un condominio sia irreperibile, può scattare la revoca giudiziale? Cosa dice la legge in merito.

Quando si vive in un condominio è necessario nominare un amministratore che avrà il compito di gestire lo stabile. Secondo la legge, non vi è sempre l’obbligo di avvalersi di questa figura che, però, scatta nel momento in cui il numero dei condomini sia superiore ad otto. Negli altri casi, la gestione del condominio può essere affidata ad uno tra i condomini stessi.

Dopo la nomina, l’amministratore assume degli obblighi che, se non rispettati, possono comportare la revoca giudiziale. In molti si chiedono se questa revoca, ossia decisa da un giudice e non dall’assemblea, possa essere stabilita anche quando l’amministratore si rende irreperibile. Vediamo cosa dice la legge in merito.

Amministratore irreperibile: può scattare la revoca giudiziale?

Quando si vive in condominio sono molte le domande che si pongono i vari residenti dello stabile ed alcune di queste riguardano l’amministratore. Potrebbe, difatti, capitare di non riuscire a rintracciare chi gestisce l’edificio e, dunque, ci si chiede se questo possa comportare la revoca giudiziale. Quest’ultima è stabilita da un giudice anche su ricorso di un singolo condomino, dato che la normale revoca è libera, ma deve avvenire sempre su decisione dell’assemblea.

Revoca giudiziale per l’amministratore di condominio, può scattare per irrepebilità? (Designmag.it)

A fare chiarezza sul punto ci pensa la legge in merito. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1129 del Codice Civile, l’amministratore nominato deve garantire la propria reperibilità fornendo, mediante un’indicazione affissa nello stabile, le proprie generalità, i recapiti, ed il luogo di domicilio. La reperibilità, però, non è sempre prevista: chi gestisce lo stabile, difatti, ha diritto al riposo durante la giornata, quello settimanale, come previsto per tutti i lavoratori, ed un periodo di ferie durante l’anno. Infine, non può essere richiesta la reperibilità in caso di motivi di salute.

Nel caso specifico delle ferie, come chiarisce il sito laleggepertutti.it, l’amministratore deve comunque comunicare ai condomini il periodo in cui sarà assente non potendosi, però, rendere totalmente irreperibile. Sarà necessario, dunque, indicare degli orari in cui poter essere contattato per emergenze o comunicazioni importanti da parte dei condomini. Eventualmente, si può anche provvedere con la nomina di un sostituto temporaneo che farà le sue veci.

In caso di irreperibilità ingiustificata, l’amministratore ha violato uno degli obblighi stabiliti, ma per la legge non si tratta di una grave irregolarità, dunque, un giudice potrebbe non accogliere il ricorso del condomino. Se si riscontra, però, che l’assenza prolungata abbia provocato dei gravi disagi o danni, il tribunale potrebbe disporre la revoca giudiziale. In ogni caso, come abbiamo già detto, l’assemblea potrebbe sempre decidere di revocare la nomina raggiungendo la maggioranza.

Marco Sparta

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