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Se il tuo amministratore avvantaggia solo alcuni condomini puoi farti risarcire subito con la sentenza 11 marzo 2024

Cosa succede se il tuo amministratore avvantaggia alcuni condomini rispetto ad altri? Secondo la recente sentenza, è possibile richiedere un risarcimento.

I favoritismi vengono sempre vissuti con frustrazione da parte di chi li subisce; tuttavia, se nel lavoro o nella vita privata spesso c’è ben poco da fare, diversa è la situazione se a compierli è l’amministratore di condominio. Se quest’ultimo concede evidenti vantaggi ad alcuni condomini rispetto ad altri cade proprio nella definizione di conflitto di interessi, ovvero quando l’amministratore favorisce uno dei condomini che mira a realizzare il proprio interesse personale, traendo anch’egli un beneficio che si contrappone a quello dell’intero condominio.

Facciamo un esempio: durante l’ultima riunione di condominio si tiene una votazione per decidere X e il voto determinante viene dato da un condomino che mira al proprio interesse personale, ledendo il resto dei condomini. Nel caso in cui X venga approvato, con evidente conflitto di interessi, gli altri condomini possono impugnare la votazione secondo l’articolo 2377 del Codice Civile. Con la riformulazione della stesso nel 2003 è stata anche eliminata la distinzione tra quorum costitutivo e quorum deliberativo dell’assemblea.

Favoritismo tra condomini: adesso puoi chiedere subito un ricco risarcimento

A tal proposito un esempio concreto possiamo farlo riportando quanto successo nel Tribunale di Reggio Calabria e la sua decisione dell’11 marzo 2024. Un condomino ha citato in giudizio un altro condomino incolpandolo di conflitto si interesse in merito ad alcuni lavori di ristrutturazione all’interno del condominio. Secondo l’accusatore, non solo l’accusato avrebbe tratto beneficio dalla decisione dell’assemblea, ma questa sarebbe stata presa anche senza il consenso unanime di tutti i residenti del condominio.

La Cassazione si è espressa in merito ai favoritismi tra condomini – Designmag.it

Il Tribunale, una volta esaminati i dettagli del caso, ha sentenziato che il condomino che ha portato il caso di fronte alla legge avesse pienamente ragione, in quanto all’assemblea presa in esame avevano partecipato solo la società edile e altri due condomini, evidenziando così un palese interesse personale dei due condomini a discapito dei diritti patrimoniali dei condomini assenti. Inoltre è stato provato dall’accusatore che i due condomini che hanno votato all’assemblea erano soci della stessa compagnia edile.

In questo caso, non solo la delibera è stata considerata invalida, ma gran parte della colpa è ricaduta sull’amministratore di condominio, al quale era stato delegato l’incarico di eseguire le opere di ristrutturazione. Pertanto, quest’ultimo è stato costretto a risarcire immediatamente l’accusatore e il resto dei condomini lesi.

Federica Pollara

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Federica Pollara