Il Codice Civile stabilisce che il tetto di un condominio è un bene comune a tutto l’edificio, pertanto la sua manutenzione spetta a…
La stagione fredda è in arrivo e con lei anche possibili piogge e temporali. Poniamo dunque il caso che nelle prossime settimane, durante le giornate di pioggia, il tetto di un condominio cominci a mostrare segni di infiltrazioni d’acqua nell’abitazione di chi vive all’ultimo piano.
Gli abitanti di quell’appartamento potrebbero voler risolvere il problema ed evitare così che il loro solaio si rovini e che la casa diventi troppo umida. Chiederebbero dunque un preventivo a qualche ditta edile, a cui farebbero in seguito effettuare i lavori.
Ma cosa succede nel momento in cui bisogna saldare il conto? Il tetto di un condominio può essere considerato a carico di una singola unità abitativa oppure è un bene comune? La risposta a questa domanda la troviamo nell’articolo 1117 del Codice Civile.
Infiltrazioni d’acqua nel tetto del condominio: chi deve pagare i lavori? La risposta è nel Codice Civile
Qui si legge che sono oggetto di proprietà comune tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, ivi compreso il tetto. In altre parole il tetto di un condominio deve essere considerato un bene condiviso da tutti gli abitanti dello stesso e non una responsabilità o una proprietà privata di chi vive all’ultimo piano.
Da un punto di vista pratico ciò comporta una suddivisione dei costi di manutenzione del tetto tra tutti i condomini. Ciò è stabilito nell’articolo 1123 del Codice Civile, che determina la percentuale di spesa per ogni condomino.
In particolare la spesa è espressa in millesimi, proporzionalmente al valore della proprietà. In altre parole chi all’interno del condominio possiede un appartamento di 120 mq pagherà un contributo doppio rispetto a chi, invece, vive in un appartamento di 60 mq.
Tutto ciò rimane valido anche quando il tetto, ad esempio in caso di terrazza o solaio calpestabile, è considerato a uso esclusivo di un solo condomino. A questo punto bisogna però fare una specifica, relativamente a quanto accade quando il danno arrecato all’intero condominio dipende da negligenze imputabili a un solo abitante.
A tal proposito si è espressa la Corte di Cassazione con diverse sentenze, stabilendo fondamentalmente che, in quanto custode diretto del solaio, chi ha l’uso esclusivo del solaio deve provvedere alla sua manutenzione.
Nel caso in cui gli eventuali danni non dipendano da un caso fortuito, dalla forza maggiore o dal fatto del terzo, dunque, egli sarà tenuto a pagare di tasca propria i lavori di ristrutturazione. O comunque a sborsare una cifra maggiore rispetto al contributo degli altri abitanti. Ogni caso specifico, dunque, necessiterà di un’analisi individuale.