La legge ci dà uno strumento di difesa per proteggerci dall’invasività di vicini molesti e irrispettosi, ecco come dobbiamo fare.
Per molti gli schiamazzi prodotti da vicini dispettosi e maleducati sono un vero problema. Di più: a volte la presenza di un vicinato irrispettoso si tramuta facilmente in un tormento in piena regola. Pensiamo solo all’abitudine di rumoreggiare fuori dagli orari riservati al riposo dal regolamento di condominio.
E che dire dei vicini soliti “appestare” l’ambiente di casa nostra con il fumo del barbecue? Per non parlare delle aggressioni verbali, dei vicini “spioni” o di quelli che hanno la deprecabile abitudine di bloccare il passaggio posizionando la loro auto dove non dovrebbero. Insomma, il campionario dei comportamenti molesti è lungo.
Fortunatamente però la legge viene in soccorso dei residenti vessati dai vicini che non vogliono saperne di rispettare le norme del vivere civile. Quando il buon senso non basta, è la legge che deve intervenire con i suoi rigori che, in questo caso, fanno riferimento a qualcosa di ben preciso: l’articolo 612-bis del Codice Penale.
Vicini dispettosi e maleducati, la legge ci aiuta
I mass media parlano spesso di stalking. Meno noto il fatto che esiste un vero e proprio “stalking condominiale”. Precisamente così. Si tratta di una sottospecie del reato di “atti persecutori”, punito dall’articolo 612-bis del Codice penale, e può essere applicato anche nel caso di vicini maleducati e irrispettosi.
Come sappiamo, commette il reato di stalking chi adotta a più riprese (anche solo in due o tre circostanze in realtà) atteggiamenti molesti e minacciosi istillando paura oppure stress e ansia nella vittima o, ancora, costringendola a cambiare le sue abitudini quotidiane. Qualcosa di analogo allo stalking può prodursi anche in un contesto condominiale, in presenza di vicini molesti e aggressivi.
Facciamo riferimento a comportamenti irrispettosi della privacy altrui come il rovistare nella posta altrui, spingendosi fino a rubarla (qui scatta anche il reato di violazione di corrispondenza) o all’uso molesto del citofono per disturbare il vicino. Ma pensiamo anche a dispetti come spostare lo zerbino altrui o fare rumore, emettere odori e fumi superiori in quantità esagerata.
Per non parlare di chi si mette a pedinare il vicino o gli blocca il passaggio con l’auto (condotta che integra anche il reato di violenza privata). Quando comportamenti come questi vengono reiterati in più occasioni, la prima mossa da fare è raccogliere le prove (tramite registrazioni audio o video, anche eventuali testimonianze dei vicini). Come seconda cosa bisognerà sporgere querela.
Dopo le indagini preliminari svolte dal PM potrebbe partire il processo penale. In caso di condanna il vicino disturbatore rischia da uno a sei anni di reclusione. Il giudice potrà anche decidere di applicargli la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.