Acquisto casa con arredi non indicati nell’atto notarile, attenzione c’è una procedura da seguire altrimenti si rischia di pagarli.
Se si acquista un immobile e all’interno il venditore lascia i mobili, di chi sono? La normativa chiarisce cosa fare e i tempi di attesa per liberarla.
Nel momento in cui l’acquirente stipula un contratto di compravendita è indispensabile definire in modo chiaro l’oggetto del contratto. Nella vendita di un immobile, l’oggetto è rappresentato dal bene ceduto e dal prezzo della trattativa. Senza tale specifiche il contratto è nullo.
Acquisto casa con mobili non indicati in atto: attenzione ai rischi
Quando le parti hanno definito l’oggetto della compravendita si procede al trasferimento del bene dall’acquirente al venditore. Pertanto, se nel rogito notarile non sono indicati gli arredi e gli oggetti personali, non è possibile ritenere che l’acquirente compri anche questi oggetti con l’immobile.
In merito è intervenuta la Cassazione che ha previsto un eccezione che riguarda i garage, cantine e soffitte, anche quando il rogito notarile non le menziona. La cassazione afferma che esse si considerano comunque oggetto di compravendita e quindi trasferite nella vendita all’acquirente.
Per rispondere alla domanda iniziale, se si acquista un immobile e all’interno sono presenti arredi, questi non sono automaticamente di proprietà, ma devono essere specificati nell’oggetto del rogito notarile. La proprietà dei mobili rimane di proprietà del venditore a eccezione che non ci siano un accordo specifico che preveda il contrario.
Il venditore dovrà liberare immobili con il ritiro degli arredi a suo totale carico e dovrà sostenere le spese di trasporto. Inoltre, per ottemperare al ritiro dovrà rispettare gli orari in base alla disponibilità dell’acquirente. Anche considerando che dopo il rogito la casa è di proprietà del contribuente. Il venditore deve liberare la casa al più presto come previsto dal Codice civile all’articolo 832. Se il venditore non libera l’immobile, l’acquirente potrebbe chiedere il risarcimento per l’incomodo procuratogli.
Se il venditore non libera l’immobile da mobili o cose personali, l’acquirente può diffidarlo dandogli un termine ultimo per procedere allo sgombero (il termine non può essere inferiore a 15 giorni).
Se anche dopo la scadenza, il venditore non libera l’immobile, l’acquirente potrà depositare in un magazzino tutti gli oggetti a spese del proprietario. Il codice di procedura civile all’articolo 609, prevede una procedura specifica per lo sgombero di mobile, tramite l’ufficiale giudiziale, il quale deve intimare l’asporto dei mobili lasciati in casa. Se il proprietario non libera l’immobile anche dopo l’avviso dell’ufficiale giudiziario, il custode può procedere con lo smaltimento o la distruzione, salvo diversa distribuzione del giudice.