Quando si decide di ristrutturare casa due delle pratiche necessarie per porre in essere degli interventi edilizi sono SCIA e CILA. Sapere a cosa servono le due pratiche e quando vanno presentate è importante, per non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni.
Ristrutturare gli interni o effettuare delle demolizioni, sono opere che necessitano di autorizzazioni. Al contrario, sostituire gli infissi con bonus, effettuare il rifacimento di pavimentazione per esterni e altri lavori che vediamo di seguito non hanno bisogno di questi documenti. Così come fare dei lavori di ristrutturazione in condominio richiede l’osservanza di determinate regole. Vediamo quindi di saperne di più su SCIA e CILA.
La Scia, ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è necessaria quando si interviene sulle parti strutturali di un edificio, inclusi quelli che modificano le strutture portanti dell’edificio. Anche in caso di cambi di destinazione d’uso senza opere e di costruzione di nuovi edifici non soggetti a permesso di costruire.
La dichiarazione permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza la necessità di attendere tempi, verifiche e controlli preliminari da parte dei vari enti.
La Scia va presentata prima dell’inizio dell’attività o della modifica, sospensione o eventuale cessazione e solo in modalità telematica. La dichiarazione può essere inviata da un intermediario abilitato oppure dal titolare dell’attività stessa.
Il totale SCIA differisce in base alla tipologia di attività che si vuole avviare e dal costo delle certificazioni che bisogna allegare ad essa. In genere, oltre al compenso del professionista, per presentare la Scia i diritti richiesti dal comune per l’avvio di una nuova attività possono variare e andare da 500 fino anche a 1500 euro.
La Cila consiste nella Comunicazione Inizio Lavori Asseverata e serve per comunicare i lavori di ristrutturazione all’interno di un immobile, che sia casa abitativa o negozio. Con questa comunicazione è possibile autorizzare solo i lavori interni, in generale su tramezzi e altre ristrutturazioni che non interessano parti strutturali dell’edificio.
La Cila va presentata all’ufficio tecnico del proprio comune dal proprietario dell’immobile dove devono essere eseguiti gli interventi, oppure da un suo delegato. Dopo la presentazione della Cila all’ufficio tecnico del comune si possono iniziare i lavori.
Per quanto riguarda i costi, i diritti di segreteria in alcuni Comuni sono pari a zero, mentre in altri superano i 200 euro. Il costo del tecnico va da 500 a 1.500 euro
La differenza principale tra Scia e Cila è nella tipologia di opere per le quali bisogna richiederle. La Scia va richiesta per interventi parti strutturali e prospetti, che vanno a cambiare la struttura e la sagoma dell’edificio.
La Cila va richiesta solo per effettuare interventi all’interno degli immobili, che quindi non riguardano le parti strutturali. Per fare un esempio, la Cila dovrà essere presentata per quei lavori riguardanti tutti i bonus casa validi fino a scadenza
Nel caso si tratti di interventi da eseguire in appartamenti in condominio, bisogna presentare al Comune la Cila e anche la richiesta del Permesso per Costruire. Inoltre, preventivamente bisogna rispettare alcuni obblighi come quello della comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministratore del condominio.
Nella lista dei lavori di Edilizia libera, ciò di tutti quegli interventi per cui non è necessario presentare Scia e Cila, rientrano:
La lista è cambiata dopo dopo l’approvazione del decreto 69/2024, il cosiddetto Salva Casa che permette anche di sanare diversi lavori non conformi, come indicato nell’approfondimento che potete leggere seguendo il link.
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