Salva casa: la nuova circolare del MIT svela segreti su sanatorie e sanzioni

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, il MIT si appresta a rilasciare una circolare vademecum per gli uffici tecnici.

Con una circolare rilasciata in questi giorni il MIT ha creato di fatto un listino per gli uffici tecnici in cui sono contenute le sanzioni dovute in forma obbligatoria per ottenere la sanatoria. Il cosiddetto Decreto Salva Casa convertito in legge n. 105/2024 ha come obbiettivo principale la semplificazione di alcuni passaggi che permettano a precedenti irregolarità edilizie di essere ora sanata.

Il decreto ha integrato e modificato diverse disposizioni del precedente Testo Unico sull’edilizia andando ad intervenire in diversi ambiti come le deroghe in materia dei limiti di distanza tra fabbricati o le modifiche al cambio di destinazione d’uso, ma soprattutto le nuove tolleranze costruttive per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le nuove procedure di sanatoria per parziali difformità e così via. Tanti ambiti modificati che hanno determinato anche difficoltà di applicazione della nuova normativa. Per questo il MIT ha deciso di rilasciare una circolare esplicativa.

Salva Casa, cosa dice la circolare del MIT

Il decreto ha cambiato anche il condono stesso, dal punto di vista pratico prevede infatti delle sanzioni a titolo di obbligazioni finalizzate al perfezionamento della sanatoria attraverso quella che è stata definita la fiscalizzazione dell’abuso e la circolare del MIT si concentrerà proprio su questo punto.

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Come funzioneranno le sanzioni obbligatorie del Salva Casa -designmag.it

Si tratta, in effetti, di un elenco/listino completo e rivolto agli uffici tecnici in cui saranno segnalate le obbligazioni e sanzioni dovute dovute per sanare gli immobili.

In particolare il riferimento normativo è all’introduzione dell’art. 36-bis che riguarda l’accertamento di conformità nelle ipotesi di difformità e variazioni essenziali che richiedono il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività sanatoria subordinata al pagamento di un importo:

  • pari al doppio del contributo di costruzione che in caso di gratuità a norma di legge è determinato  in misura pari a quella prevista dall’art. 16, con un incremento del 20% in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso ottenuto. L’incremento non si applica nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia l momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di doppia conformità;
  • pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, in una misura comune non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro laddove l’intervento sia eseguito in assenza di segnalazione certificata. Non va sotto i 516 euro e non supera i 5.164 qualora l’intervento risulti conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione.

Si tratta di nuove sanzioni che si aggiungono a quelle già previste, aumentando il margine di errore per chi opera.

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