Risparmiare sulle ristrutturazioni edilizie è ora possibile, tutto quello che c’è da sapere sullo sconto sull’IVA.
Non solo bonus e contributi economici, è possibile ottenere agevolazioni sui lavori di ristrutturazioni edilizia delle abitazioni private grazie agli sconti fiscali. Una di queste agevolazioni è l’Iva ridotta al 10%, rispetto alla più comune aliquota del 22%, che si può applicare alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione degli edifici adibiti ad abitazione privata.
L’Iva agevolata è riconosciuta in caso di interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria. Di seguito, vi spieghiamo come va applicata l’Iva agevolata al 10% ai costi per i lavori di ristrutturazione delle case. Ecco tutto quello che bisogna sapere.
In caso di lavori di ristrutturazione edilizia sugli edifici adibiti ad abitazione privata, i proprietari possono beneficiare di uno sconto sui relativi costi grazie all’Iva agevolata al 10%. Uno sconto fiscale che non è nuovo e che viene concesso a particolari condizioni. In primo luogo, occorre che gli edifici da ristrutturare siano delle case private, in secondo luogo il proprietario deve stipulare un contratto di appalto con l’impresa edilizia che effettua i lavori edilizi. L’appalto deve riguardare esclusivamente le prestazioni di servizi, i lavori di ristrutturazione appunto, e non la cessione di beni, a meno che questi beni siano ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Nel caso in cui il contratto di appalto comprenda, oltre alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione (prestazioni di servizi), anche la cessione di beni, come porte, finestre, infissi e caldaie, inclusi nei lavori, l’Iva agevolata al 10% si applicherà anche su questi beni. Quando si tratta, tuttavia, di beni di “valore significativo”, l’Iva ridotta può applicarsi solo fino alla concorrenza del valore dell’intera prestazione al netto del valore dei beni stessi. Ovvero sulla differenza tra il valore della prestazione e quello dei beni significativi.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate, con un esempio concreto. Se il valore complessivo della prestazione per lavori di ristrutturazione è di 10.000 euro, comprensivi del costo della manodopera di 4.000 euro e del costo di beni significativi di 6.000 euro, l’Iva agevolata si applicherà alla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi: 10.000 – 6.000= 4.000. Mentre sul valore residuo dei beni di 2.000 euro si applicherà l’Iva al 22%.
Il valore dei beni significativi va determinato tenendo conto dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In presenza di questa autonomia, le parti staccate non vanno comprese nel valore del bene ma in quello della prestazione, dunque soggette all’Iva al 10%. Al contrario, se le parti staccate sono parte integrante del bene, e concorrono alla sua funzionalità, sono incluse nel valore del bene significativo.