I lavori di ristrutturazione spesso prevedono dei permessi specifici che devono essere richiesti. Ma in quali casi non sono necessari?
Quando si intraprendono lavori di ristrutturazione, spesso è necessario ottenere permessi specifici per garantire che questi rispettino le normative locali, assicurando la sicurezza e la conformità degli edifici.
I permessi edilizi sono strumenti fondamentali per le amministrazioni comunali per monitorare e controllare le attività edilizie sul territorio, prevenendo abusivismi e garantendo una pianificazione urbana coerente.
Quando non c’è bisogno di permessi per costruire
Esistono tre tipologie di permessi, il primo è quello per costruire, richiesto per interventi di nuova costruzione, ampliamenti significativi o modifiche sostanziali alla struttura di un edificio. Vi è poi la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), necessaria per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non alterino la volumetria complessiva degli edifici o non modifichino la destinazione d’uso. E infine la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria leggera, come la sostituzione di tramezzi interni o la realizzazione di piccoli impianti.
Come abbiamo detto ci sono casi in cui non c’è il bisogno di richiedere permessi per fare delle ristrutturazioni. Parliamo infatti dell‘edilizia libera che comprende una serie di interventi che non richiedono permessi, semplificando il processo di ristrutturazione. Secondo le normative vigenti, per i lavori che rientrano nell’edilizia libera non è necessario ottenere alcun titolo edilizio né fare particolari comunicazioni al Comune, salvo alcune eccezioni. Vediamo quali interventi rientrano nell’edilizia libera.
- Manutenzione ordinaria: riparazioni, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, come rifacimento di pavimenti interni ed esterni, intonaci e tinteggiature.
- Interventi per efficienza energetica: installazione di pannelli solari e fotovoltaici su edifici fuori dai centri storici, purché non alterino la sagoma dell’edificio.
- Installazione di impianti: riparazione o sostituzione di impianti tecnologici, come impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento.
- Barriere architettoniche: installazione di rampe, ascensori e altri dispositivi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, purché non alterino la struttura portante.
- Piccole modifiche interne: realizzazione di controsoffitti, opere di finitura di spazi esterni (come giardini e cortili), installazione di tende e pergolati di dimensioni limitate.
Anche se i lavori in edilizia libera non richiedono permessi, è spesso necessario presentare un’autocertificazione, soprattutto se si vuole usufruire di agevolazioni fiscali. Questa dichiarazione serve a confermare che i lavori eseguiti rientrano nelle categorie previste per l’edilizia libera e che non necessitano di ulteriori titoli abilitativi. L’autocertificazione deve contenere i seguenti dati:
- Nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del contribuente
- Ubicazione, indirizzo e dati catastali dell’immobile.
- Tipologia e natura dei lavori effettuati.
- Giorno in cui sono iniziati i lavori.
- Una dichiarazione formale che attesti che i lavori non richiedono alcun titolo abilitativo.
- La dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante e autenticata da un pubblico ufficiale, come un notaio o un funzionario comunale.
In conclusione, con una corretta autocertificazione, si può garantire la conformità alle normative vigenti e beneficiare delle agevolazioni fiscali, rendendo i lavori di ristrutturazione più accessibili e meno onerosi. Risulta fondamentale essere ben informati sulle normative in vigore e sulle specifiche condizioni che permettono di procedere senza permessi, per evitare sanzioni e assicurare la regolarità degli interventi edilizi.