Rischio una denuncia per aver messo lo stendino fuori dal balcone: non fare il mio stesso errore

Stendino sul balcone in condominio? Attenzione potrebbe essere un problema, non tutti i condomini accettano che vengano esposti gli stendini per la biancheria

Stendere la biancheria per fa si che questa si asciughi è una cosa che in un modo o in un altro tutti devono fare, ma è possibile che alcuni condomini vietino di poter posizionare uno stendino sul balcone? La risposta sembra assurda ma in realtà si, alcuni condomini potrebbero vietare di poter mettere sul proprio balcone uno stendino. La vita di condominio è molto complessa e articolata e persino fare il bucato può trasformarsi in questione problematica.

Quando si abita in condominio infatti bisogna districarsi tra alcune regole spesso incomprensibili , un mix tra necessità pratica e rispetto di norme condivise, che spesso non sono neanche scritte con linguaggio semplice, ma intrise di tecnicismi e richiami al decoro, all’igiene, alla quiete comune.

Regole condominiali e limiti sull’uso dello stendino

Il balcone che dovrebbe essere uno spazio privato del proprio appartamento è pero visibile dalla facciata ed è proprio quo che incontriamo le prime criticità. In alcuni condomini infatti esiste una regola abbastanza controversa ovvero quella sul poter o non poter utilizzare uno stendino liberamente sul proprio balcone.

Se bene si possa pensare che trattandosi di uno spazio privato della propria abitazione e non di uno spazio comune, possiate fare ciò che volete,  la realtà non è sempre così ovvia. Le clausole condominiali, specie in contesti residenziali di pregio o in zone storiche, possono infatti porre limiti significativi all’uso di stendibiancheria visibili.

stendino sul balcone con panni
Regole condominiali e limiti sull’uso dello stendino (Designmag.it)

La tutela dell’immagine architettonica del palazzo unita alla necessità di evitare fastidi agli altri inquilini potrebbe prevalere sulle esigenze individuali. Ma la domanda che in moltissimi si pongono è quanto sia lecito, e fino a che punto si possa vietare qualcosa che in realtà appartiene ad un privato. In tutti i condomini esiste un regolamento che solitamente viene approvato da tutti i proprietari degli appartamenti siti nel palazzo, questo regolamento contiene norme di comportamento e persino disposizioni sul se sia possibile o no posizionare uno stendino in balcone.

Infatti le regole condominiali possono includere disposizioni restrittive in merito all’utilizzo degli spazi esterni, compresi balconi e terrazzi privati e lo stendino non è escluso da tali normative. In apparenza potrebbe sembrare una cosa assurda, o una questione irrilevante, qualcuno potrebbe pensare: ” che fastidio può dare uno stendino sul mi balcone?”

Ma in alcuni casi, specialmente quando si tratta di edifici con vincoli architettonici o in aree sottoposte a tutela paesaggistica, la presenza dello stendino e di conseguenza la biancheria stesa è considerata elemento di disturbo visivo che compromettente per il decoro dell’edificio.

Non si tratta solo di estetica però, infatti ovviamente quando si stendono i panni per asciugare questi sono bagnati e lo sgocciolamento potrebbero creare fastidio o problemi più seri ai vicini che abitano sotto l’abitazione nel quale vengono stesi i panni e questo potrebbe far si che si possa incorrere in vere e proprie azioni legali.

panni stesi su stendino
Regole condominiali e limiti sull’uso dello stendino (Designmag.it)

Stendere il proprio bucato sul balcone disturbando i vicini che abitano ai piani inferiori, potrebbe persino trasformarsi in una denuncia per molestia, in alcuni casi verificati è stato persino riconosciuto il danno alla quiete e la lesione concreta dei diritti altrui.

E’ ovvio che non in tutti i condomini esiste una regola che vieti gli stendini, infatti in assenza di un regolamento che vieti esplicitamente l’uso dello stendino ogni condomino ha diritto di utilizzare il proprio balcone secondo la destinazione d’uso e nel rispetto delle norme generali del Codice Civile. Tuttavia esistono comunque dei vincoli infatti l’articolo 844 stabilisce che non è lecito recare pregiudizio agli altri condòmini, anche qualora non vi sia un divieto formale.

Solitamente quando si abita in condominio il posizionamento di uno stendino removibile, utilizzato in modo temporaneo e rimosso quando finito l’utilizzo non desta problematiche, il vero problema nasce quando l’oggetto è lasciato stabilmente all’esterno diventando ingombrante antiestetico e persino fonte di disagio concreto per altri inquilini.

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