Versare le quote condominiali è un obbligo per ogni condomino, ma è ancora possibile farlo in contanti? Ecco cosa dice la legge.
Abitare in condominio comporta delle spese di gestione che vanno oltre le spese personali. Solitamente queste spese vanno valutate e affrontate insieme agli altri condomini durante apposite assemblee e successivamente gestite dall’amministratore, una figura professionale scelta ufficialmente per occuparsi della gestione ordinaria e straordinaria del condominio.
Al fine di poter gestire le spese di manutenzione e di gestione ordinaria, ciascun condomino versa una quota mensile stabilita anch’essa in sede di assemblea. Per ogni spesa straordinaria l’amministratore deve convocare i condomini e discutere il da farsi, quindi procedere solo in caso abbia ottenuto il consenso.
Non di rado alcuni amministratori di condominio hanno approfittato del loro ruolo di gestione del denaro per il proprio tornaconto. Per questa ragione con l’articolo 1129 del Codice Civile è stato sancito che è obbligatorio aprire un conto corrente condominiale. L’amministratore condominiale ha dunque l’obbligo di fare confluire le quote condominiali nel conto corrente apposito.
L’articolo 1129 del Codice Civile al comma 7 stabilisce l’obbligo da parte dell’amministratore condominiale di aprire un conto corrente (bancario o postale non ha importanza) nel quale fare confluire tutte le quote e dal quale far partire tutti i pagamenti inerenti al condominio di cui si occupa.
Dato che le spese di gestione o di ristrutturazione di un condominio devono essere tutte tracciabili per garantire la massima trasparenza sull’operato dell’amministratore, ci si chiede se anche le quote condominiali debbano essere tracciabili e dunque versate nel conto tramite bonifici.
L’articolo citato sottolinea chiaramente l’obbligo da parte dell’amministratore ma non fa alcun riferimento a quello dei condomini. Attualmente dunque i condomini possono versare le quote condominiali nella forma che ritengono più opportuna e dunque anche pagare in contanti senza che questo comporti rischi o problematiche di tipo legale.
A fare maggiore chiarezza sul punto è stato il Tribunale di Napoli all’interno della sentenza del 3 febbraio 2023 inerente al rifiuto di un amministratore di un pagamento in contanti. La corte ha stabilito che il condomino non è obbligato a versare le quote in maniera tracciabile ma è cura del amministratore farle confluire nel conto corrente condominiale, pertanto il rifiuto del pagamento in tale forma costituisce un’irregolarità da parte dell’amministratore.
L’unico caso in cui il pagamento in contanti non è accettato è quando l’assemblea condominiale ha stabilito che i pagamenti vadano effettuati tramite bonifico. L’altro limite è imposto dalla legge e riguarda la cifra massima che è possibile pagare in contanti: sarà necessario pagare le quote condominiali tramite bonifico se – nel caso in cui si debbano saldare gli arretrati – il totale supera i 5mila euro.