Le quote condominiali sono una vera e propria seccatura, ma ecco come fare per pagare meno: arriva lo sconto ogni mese.
Ogni mese ogni condomino deve pagare le quote del condominio all’amministratore e alle volte questa spesa può gravare tantissimo sul bilancio familiare. Ecco come fare per pagare meno con uno sconto che arriva tutti i mesi: la cifra è davvero importante.
Le quote del condominio possono essere un vero problema per chi non riesce a pagare delle somme molto alte. Ci sono però dei modi per poterle modificare e avere uno sconto ogni mese, ecco come fare. I casi in cui si modificano le tabelle per le spese condominiali non prevedono sempre l’unanimità: ecco quali sono.
Quote condominiali, come pagare di meno: quali sono le regole
Il condominio può sempre modificare le tabelle millesimali anche se non tutti sanno come procedere per deliberare un cambiamento. Le regole generali per la ripartizione delle quote condominiali prevedono che le spese siano ripartite secondo i millesimi. La maggioranza quindi avrà quote simili e altri condomini pagheranno di più. Chiaramente all’intento di un condominio ci possono essere delle zona che vengono maggiormente utilizzate dai condomini. Ad esempio l’ascensore è sicuramente più importante per chi abita a un piano alto rispetto a chi vive a un piano basso.
I condomini generalmente adottano un criterio di divisione delle spese secondo il millesimale e in questo caso non serve l’unanimità per poter prendere una decisone sulle modifiche. In caso contrario invece, se le quote condominiali sono uguali per tutti, allora vale il principio dell’unanimità. Questo vuol dire che, per pagare di meno, bisogna scegliere come criterio di spartizione quello dell’unanimità e non la divisione in millesimi.
La regola infatti parla chiaro: con la tabella millesima sono le persone che anno più millesimi a decidere, basta raggiungere la metà dei millesimi e non è mai necessaria l’unanimità. In questo caso infatti i partecipanti, mediante un accordo scritto da tutti i condomini, ripartiscono in parti ugual le spese mensili. Questo è valido e vincolante e, se trascritto in Conservatoria dei registri immobiliari come atto notarile, è opponibile anche nei confronti dei successivi acquirenti o successori delle proprietà.
Nel caso in cui si sceglie l’accordo non scritto allora vale l’articolo 1123 del Codice Civile. Ovvero le spese condominiali sono ripartite in base proporzionale: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.