Chi abita in condominio sa di avere delle spese da sostenere in modo obbligatorio ed inevitabile. Il tetto può rientrare in una di queste
Oggi come oggi, la maggior parte delle persone vive in condominio. Questo non significa per forza avere un appartamento piccolo e poco confortevole: soprattutto i palazzi più nuovi, infatti, dispongono di case anche ampie e luminose, inoltre sono dotati di tutte le comodità come l’ascensore, il servizio di portineria e il garage al coperto.
Tutto ciò, però, ha dei costi e questi rientrano nelle cosiddette spese condominiali, dalle quali non si può sfuggire. Queste servono appunto per sostenere la manutenzione e la cura delle parti comuni, nonché il lavoro di pulizia e di controllo. Oggi parliamo del tetto: anch’esso ha un ruolo centrale nella determinazione di questa somma.
Tetto: condominiale o no? Ecco la risposta
In linea generale, il tetto fa parte del condominio e quindi è una parte comune a tutti coloro che ci vivono: per questo motivo, come prevede l’articolo 1117 del Codice Civile, le spese di manutenzione e i costi di rifacimento del tetto sono a carico dei condomini. Allo stesso modo, fanno parte di questo gruppo di costi che devono sostenere gli abitanti del condominio anche gli androni, le scale, gli ascensori, i lastrici solari e tanto altro.
D’altro canto, però, se il proprietario originale dello stabile, come il costruttore, ha desiderato che il tetto fosse in modo specifico di un singolo condomino e l’ha esplicitato in ogni rogito d’acquisto delle singole unità condominiali, questo esce dalle proprietà comuni ed entra in quelle del singolo condomino.
Questo sussiste anche nel caso in cui a deciderlo sia l’assemblea condominiale, che deve esprimersi in questo senso con un voto unanime. Infine, il tetto non è condominiale nel caso in cui questo venga specificato in modo chiaro all’interno del regolamento condominiale.
In questi casi, spesso il tetto è ad uso esclusivo dei condomini dell’ultimo piano: questo accade quando, per esempio, l’ultimo piano prevede un appartamento o un attico di lusso che quindi ha anche un accesso privato (per esempio un ascensore che, per raggiungere quel piano, ha un codice d’accesso) ed ha l’esclusiva sul tetto e sull’eventuale terrazzo.
Se quindi il tetto fa parte del condominio, le spese di manutenzione del medesimo vengono ripartite tra tutti i condomini in base alla proprietà espressa in millesimi. Al contrario, se esistono deroghe a questa ripartizione, sono i cittadini che godono della proprietà del tetto a doverle sostenere.