Se vivi in condominio e spesso sei la persona alla quale affidano le deleghe per la riunione periodica, scopri quante puoi averne: parla la legge
Uno degli appuntamenti più importanti per chi vive in condominio è quello dell’assemblea condominiale. In questa sede, infatti, si prendono decisioni importanti per la casa in cui si vive, quindi si decidono misure anche costose che, messe alle votazioni, se passano coinvolgono ogni singolo residente. Inoltre, in assemblea condominiale si può anche parlare di eventuali problematiche che coinvolgono uno o più condomini: di fronte all’amministratore, infatti, si può trovare un punto più chiaro. A tal proposito, scopri qualche curiosità inedita sulle assemblee di condominio!
Se un condomino non può presentarsi all’assemblea di condominio, è opportuno che deleghi un altro abitante del palazzo così che quest’ultimo lo rappresenti nelle decisioni e nelle eventuali votazioni. Ogni condomino, però, può avere un determinato numero di deleghe: a specificare questa quantità è l’articolo 67 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.
Il numero massimo di deleghe per condomino
Secondo le Disposizioni Attuative del Codice Civile, nel caso di condomini con più di 20 unità immobiliari, ogni condomino può avere un numero di deleghe non superiore a 1/5 dei condomini e del valore proporzionale in millesimi. Di fatto, quindi, non può rappresentare più di 200 millesimi: se queste corrispondono a una sola abitazione e a un solo condomino, per esempio nel caso di un attico importante che occupa tutta la superficie del palazzo, allora la delega che potrà avere è solo una. Nel caso in cui invece il condominio abbia meno di 20 unità immobiliari, le Disposizioni Attuative del Codice Civile non impongono alcun limite. in questo caso, quindi, bisogna leggere il regolamento condominiale ed indagare eventuali clausole qui citate. Nel regolamento, inoltre, si trovano le regole relative agli animali domestici in casa: eccone un anteprima.
Per fare in modo che la delega sia ufficiale, è necessario che sia riportata in forma scritta e che al suo interno si leggano chiaramente i dati anagrafici di delegante e delegato, l’oggetto della delega, i poteri che il primo conferisce al secondo e le due firme, leggibili. Utile ma non indispensabile, la fotocopia della carta di identità. A stabilire i poteri del delegato è il delegante stesso. In ogni caso, però, il primo non può votare in modo contrario a quanto richiesto dal delegante, rappresentarlo in modi differenti da quelli concordati con lui o esprimersi per conto suo su temi diversi da quelli per i quali è stato delegato.