Il pignoramento di beni mobili e immobili scatta quando un soggetto vanta dei crediti e il debitore non ha provveduto a onorarli.
Contrarre debiti è una eventualità che può capitare a tutti nella vita, considerato il fatto che oggi è sufficiente perdere il lavoro per ritrovarsi letteralmente a terra e senza la possibilità immediata di pagare le spese necessarie o le rate accese con finanziamenti o mutui. Esistono sostanzialmente due tipi di debitori, dunque, ovvero chi si trova in difficoltà economiche e chi fa “il furbetto” non pagando volutamente. Questo può accadere sia nei confronti di aziende o Enti privati che del Fisco.
Per capire quand’è che non si può avviare una procedura di confisca dei beni del debitore bisogna valutare le varie opzioni possibili; c’è da dire innanzitutto che non esiste un limine minimo per cui un creditore non possa agire, tranne nel caso delle cartelle esattoriali. Andiamo quindi a scoprire come funziona il pignoramento e quali sono le situazioni in cui ci si può “salvare”.
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Chi riceve un avviso di procedura di pignoramento, solitamente ha un tot di tempo per opporsi o saldare il debito. Come accennato poco sopra, non esiste una cifra minima per cui il creditore non abbia la facoltà di agire, quindi anche in caso di debito esiguo il soggetto che non lo ha onorato può vedersi arrivare l’atto o la notifica a casa.
Solitamente, il pignoramento va a individuare alcune categorie di beni che verranno confiscati, ovvero beni immobiliari, terreni, beni mobili, oggetti di valore, ma anche denaro contante o nel conto corrente e stipendio o pensione. Naturalmente, la procedura di pignoramento ha dei costi, ecco perché non sempre il creditore la avvia, soprattutto perché deve anticipare le spese e non ha la sicurezza di ottenere ciò che gli spetta. Ma questo non tutela al 100% il debitore, che è comunque la parte in torto e sa che prima o poi la questione dovrà essere risolta.
Nel caso delle cartelle esattoriali, invece, il discorso cambia. Innanzitutto, secondo le normative vigenti, esistono dei casi in cui il pignoramento non può essere avviato, ovvero quando il debito è inferiore ai 120 mila euro. Quando è superiore, il debitore deve comunque possedere immobili di valore superiore e infine la prima casa (ovvero l’unica di proprietà e quella di residenza abituale) non può mai essere confiscata. Inoltre un’eventuale ipoteca su un immobile non avviene se il debito non supera i 20 mila euro;
Anche il prelievo forzoso del denaro nel conto corrente non può avvenire se la liquidità depositata è inferiore ai 1500 euro, cifra stabilita come minima per la sopravvivenza, e dunque chi non ha denaro extra non deve temere di vedersi pignorare le risorse economiche necessarie per vivere.