Piante del vicino che invadono la tua proprietà, cosa puoi fare se non vuole tagliarle: la legge è chiarissima, cosa ti spetta

Quando le piante del vicino oltrepassano il confine e creano disagi, è fondamentale conoscere i propri diritti: cosa si può fare se rifiuta di tagliarle.

L’erba del vicino è sempre più verde ma, talvolta, può essere anche più fastidiosa. Quando le piante del vicino invadono la propria proprietà, togliendo luce o creando disordine, è possibile provare una sensazione di frustrazione. Per mantenere dei rapporti di buon vicinato, la prima soluzione da seguire è il dialogo. La questione andrebbe affrontata in modo civile, cercando un accordo che possa evitare tensioni o conflitti tra vicini.

Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, non sempre il dialogo trova nell’interlocutore la volontà di venirsi in contro. La disponibilità potrebbe non essere reciproca e, in questo caso, potrebbero rendersi necessari interventi legali per veder rispettati i propri diritti, tutelati da una normativa ben precisa.

Quando si decide di coltivare piante, alberi o rampicanti nella propria  proprietà è necessario rispettare i propri vicini, così  da non recare loro disagi. Se non lo si vuole fare per una ragione di buon vicinato, è bene sapere che a legge italiana offre strumenti chiari per intervenire.

Piante invadenti: quali sono le regole che tutelano i vicini?

Il confronto diretto tra vicini non è sempre una soluzione praticabile, quando ciò non avviene è bene conoscere al meglio i propri diritti legali. Il riferimento normativo a cui fare capo è l’articolo 892 del Codice Civile. Questo stabilisce infatti le distanze minime da rispettare tra le piante e il confine tra due proprietà.

Piante che escono dal cancello
Piante del vicino che Piante invadenti: quali sono le regole che tutelano i vicini? (designmag.it)

A seconda della specie, la distanza varia: per gli alberi ad alto fusto, per esempio, è di tre metri, mentre per gli arbusti o le siepi vive è di un mezzo metro. Tale misurazione è da considerarsi dal confine fino alla base esterna del tronco oppure dal punto in cui è stata effettuata la semina.

La presenza di un muro di confine cambia poi le carte in tavola, se le piante non lo superano in altezza, infatti, non è necessario rispettare le distanze. Tuttavia, in questo caso, è necessario prestare attenzione ai rami o alle radici oltre il confine. Stando a quanto stabilito dall’articolo 896 del Codice Civile, infatti, se i rami sporgenti invadono la propria proprietà, anche se piantati a distanza corretta, si ha diritto di chiederne il taglio. È anche possibile rimuovere le radici che si estendono nel proprio terreno. In entrambi i casi, è sempre buona norma verificare eventuali regolamenti o consuetudini locali.

Nel caso di frutti caduti naturalmente sul proprio terreno – salvo normative locali contrarie – spettano a chi possiede il fondo su cui sono caduti. Nel caso in cui appartengano al proprietario dell’albero, quest’ultimo dovrà richiedere l’accesso per raccoglierli, nel rispetto dell’art. 843 c.c.

Nel caso di piante sui balconi condominiali, è fondamentale consultare il regolamento del condominio. In assenza di limiti specifici, si applicano comunque le norme di buona convivenza. Sporgenze pericolose, cadute di vasi o incuria possono comportare responsabilità civili o penali, ai sensi degli articoli 2051 del codice civile o 674 del codice penale.

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