Sapevate che per costruire un pergolato in giardino c’è bisogno di ottenere i dovuti permessi? Lo chiarisce ancora una volta una sentenza della Cassazione.
Utilizzato per arredare il giardino, il pergolato è un elemento costruttivo che serve soprattutto a creare zone d’ombra e riparate che permettano di sfruttare gli spazi esterni della casa per tutto l’anno. Parliamo, quindi, di un elemento decorativo architettonico che ha però anche una sua precisa funzione.
Si è utilizzato, non a casa, i termini elemento architettonico perché la vera domanda da porsi quando si ha intenzione di costruire un pergolato è: ha bisogno anche questo dei dovuti permessi rilasciati dal Comune o è una tipologia di lavori che rientra nella cosiddetta edilizia libera che non necessità di autorizzazioni?
La normativa in materia, per la verità, è abbastanza complessa e non di rado si crea confusione, tuttavia ci ha pensato la Cassazione, con una sentenza del 2024, ha porre paletti ben precisi che chiariscono e non di poco la situazione. Nei prossimi paragrafi analizzeremo, quindi, la decisione della Corte per rispondere alla domanda posta in precedenza.
Pergolato in giardino: le varie tipologie possibili e quando c’è bisogno di autorizzazioni a costruire
Partiamo dalla definizione che la Cassazione dà di pergolato che definisce come una struttura aperta sia nei lati che nella parte superiore e realizzata con materiali leggeri, senza fondamenta e di facile rimozione ed utilizzata alla finalità di creare ombra mediate l’utilizzo di piante rampicanti. Una definizione che permette di capire sin da subito se e quando c’è bisogno di permessi di costruzione.
Il punto fondamentale da tenere conto in quella definizione è la parte in cui si sottolinea che il pergolato è tale “quando è di facile rimozione”, il che significa di converso che se si tratta di un pergolato fisso -ad esempio con bulloni che lo rendono stabile piantato a terra- parliamo di un lavoro che necessità dei dovuti permessi rilasciati dal Comune.
Un pergolato fisso, si sottolinea nella sentenza della Corte, deve essere denunciato alle autorità competenti che dovranno poi effettuare i dovuti controlli. In caso di mancato titolo edilizio, il proprietario del pergolato può essere accusato del reato di abuso edilizio.
Va da sé, invece, che rientrano nell’edilizia libera le altre tipologie di pergolato quelle appunto movibili; quindi che si può smontare e rimontare facilmente e all’occorrenza, sia privo di fondamenta e soprattutto non abbia uso abitativo.