Pagamento affitto e tasse sulla casa: la nuova normativa è durissima e non si può sbagliare

Come comportarsi con il pagamento delle tasse qualora il versamento dell’affitto non venga corrisposto nei tempi previsti?

Una delle problematiche relative ai contratti di locazione è, detta banalmente, quella relativa agli affitti non pagati. Chi per dimenticanza, chi per indisponibilità economica e chi per altre ragioni, ci si potrebbe trovare nella situazione di non ricevere la cifra relativa all’affitto di un immobile, di un box o di un’altra tipologia di locale. Ma come bisogna comportarsi dal punto di vista del pagamento delle tasse con i canoni di locazione non riscossi?

La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare. Infatti si potrebbe pensare che il solo fatto di non percepire una somma di denaro comporti il non dover farsi carico del pagamento delle relative tasse da parte del contribuente ma non è propriamente così.

Canone di locazione non pagato, bisogna versare o no le tasse? La risposta secondo la legge

In alcuni casi il conduttore sarà infatti tenuto a pagare le imposte anche sul canone di locazione non ricevuto, con una sola eccezione. Le regole sono previste nella modifica dell’articolo 25 del DPR n. 917/85 (TUIR) mediante Decreto Legge n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019. In esso si specifica quando il proprietario di un immobile può avvalersi della facoltà di non pagare le tasse sugli affitti non incassati. Questo è possibile nel momento in cui viene, con documentazione alla mano, intimato all’inquilino lo sfratto per morosità. Ovvero qualora parta la notifica dell’intimazione stessa, valida anche nel caso di un’eventuale ingiunzione di pagamento.

Affitto non versato: come compilare il 730
Quando non bisogna pagare le tasse sul canone di locazione non ricevuto (designmag.it)

Non bisognerà dunque aspettare che giunga a completamento la procedura di sfratto per morosità come previsto in precedenza: scatterà nell’immediato l’esonero dal pagamento delle imposte. Questo è però valido solo nel caso di contratti di locazione ad uso abitativo con stipula successiva al 1° gennaio 2020. Importante è però che anche i canoni non riscossi vengano sempre segnalati nella dichiarazione dei redditi, indicando l’importo fino a quando non vi è un’intimazione della convalida di sfratto.

Se l’intimazione arriva entro il 30 novembre, data ultima di presentazione del Modello Redditi, non bisognerà pagare le tasse sul canone di locazione relativo all’anno precedente. Soltanto la rendita catastale dell’immobile, in questo caso, andrà pagata. Quando invece il canone di locazione viene percepito soltanto per alcuni mesi dell’anno occorrerà indicare nella colonna 6 la quota specifica di canone percepita. In caso contrario, ovvero qualora il provvedimento relativo all’ingiunzione di sfratto arrivasse dopo il 30 novembre, bisognerà invece pagare le tasse sui canoni non ricevuti.

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