Come si fa a chiedere la rimozione delle opere abusive nel condominio? Ecco cosa può fare l’amministratore a riguardo.
Non è raro trovare irregolarità anche gravi in condominio. Un esempio è l’occupazione delle parti comuni con costruzioni abusive, ovvero senza aver ricevuto il titolo edilizio dal Comune. La domanda quindi è: come si chiede la rimozione di un’opera abusiva in condominio? Questo risultato non può sempre essere ottenuto tramite il giudice civile, che può ordinare il ripristino dei luoghi solo e soltanto se è stata violata una norma del Codice Civile. In caso di edificazione senza titolo rilasciato dal Comune, solo l’autorità amministrativa può rilasciare la sanzione. Andiamo nei dettagli.
Partiamo dalle basi: un’opera è definita abusiva quando è costruita senza permesso o in difformità dal titolo rilasciato dal Comune. Questo si può punire in via amministrativa, ordinando la rimozione delle opere abusive e il ripristino dell’area originale, o in via penale con l’arresto, a seconda della gravità dell’abuso. In caso un’opera abusiva venga realizzata nel condominio la cosa può essere quindi denunciata all’amministratore o alle autorità competenti. C’è una grossa differenza tra le due: l’amministratore può agire solo per rimuovere gli abusi nelle parti comuni, mentre le autorità possono agire ogni volta che l’abuso è realizzato senza i titoli edilizi.
Di conseguenza, la rimozione delle opere abusive non può essere ottenuta dall’amministratore se non arreca danno al condominio (esempi di danni al condominio sono verande e tettoie abusive). Bisogna, quindi, distinguere il rapporto pubblicistico da quello privatistico. Il primo è coperto dalla pubblica amministrazione, mentre il secondo riguarda i privati. Il condominio non può quindi far ricorso al giudice per la rimozione di un’opera fatta in assenza di titolo. Questo perché si tratta di competenza dell’autorità pubblica, dopo aver accertato l’illecito.
Chiarito tutto questo, si può agire in giudizio solo se la costruzione viola i diritti degli altri condòmini, quindi realizzata su una parte comune. Un esempio è la veranda abusiva, che danneggia il decoro dell’edificio. In questo caso l’amministratore può fare ricorso al giudice civile per richiedere la rimozione dell’abusivo. Lo stesso si può dire per gazebo di grosse dimensioni che occupano un cortile, rendendo difficile l’accesso agli altri condòmini. Il giudice dovrà però tenere conto del fatto che la parte comune può essere usata da tutti i condòmini purché non ne alteri la destinazione o ne impedisca l’uso. Di conseguenza dev’esserci effettivamente un impatto da parte dell’abusivo per ottenerne la rimozione. Naturalmente questo non si applica se l’opera abusiva occupa le proprietà private altrui, come occupare il giardino di un vicino. In questo caso si può chiedere la rimozione immediata.