Pignoramento e precetto, c’è un modo per evitarli. Una sentenza chiarisce come agire in caso di mutuo accesso per l’estinzione di un debito.
Prima di conoscere i dettagli della sentenza è bene conoscere le differenze tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario. Entrambi si possono richiedere a un istituto di credito, ad esempio, per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile. Si tratta di strumenti a medio-lungo termine di durata variabile tra i 5 e i 30 anni. Si differenziano, però, per il tipo di ipoteca sugli immobili a garanzia di finanziamento. Di primo grado per il mutuo fondiario e di grado ulteriore per un mutuo ipotecario (raramente concesse in grado oltre il primo dalle banche).
Concentriamoci sul mutuo fondiario. I limiti massimi di finanziabilità non possono superare l’80% del valore del bene, la durata media va dai 18 mesi ai 30 anni e questo tipo di mutuo viene erogato per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale del mutuatario. Prevede, poi, la detrazione fiscale degli interessi. Il caso che prenderemo in esame oggi riguarda la richiesta di mutuo per estinzione di un debito sul conto corrente da parte di una società di Perugia.
Il caso particolare: mutuo con trucco e illegittimità del debito
Il Giudice del Tribunale di Perugia ha annullato un precetto di un istituto di credito che era stato ottenuto su un mutuo fondiario. Il debito registrato nel saldo è stato dichiarato illegittimo con la conseguenza che anche il mutuo acceso per l’estinzione del debito è stato considerato tale e dunque annullabile così come il precetto di 222 mila euro della banca nonché il pignoramento dell’immobile a garanzia.
La società perugina – assistita dall’avvocato Daniele Fantini – ha utilizzato la liquidità del mutuo per sanare un’esposizione debitoria di un conto corrente. Durante la causa intentata contro l’istituto di credito è emerso che il debito del conto corrente era viziato da usura. Il Tribunale di Perugia ha, quindi, accolto le tesi e rideterminato con ulteriore sentenza il saldo del conto con riconoscimento alla società di un credito pari a 50 mila euro.
Il Giudice ha stabilito che nonostante il mutuo solutorio non è di per sé nullo, lo diventa nel momento in cui la somma sarà concessa per l’estinzione di esposizioni debitore da conto corrente illecite oppure inesistenti. In conclusione, il precetto dell’istituto di credito per poter rientrare della somma è stato annullato ed è stato importo lo stop del pignoramento.