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Normative

L’inquilino non ti paga l’affitto? Cosa puoi fare secondo la legge prima di arrivare allo sfratto

Scegliere di andare ad abitare in una casa in affitto è spesso una decisione non esattamente libera. Al giorno d’oggi, in particolare, i costi mensili di un affitto sono parecchio più alti rispetto al passato e questo rende la decisione di optare per questa soluzione più che altro una necessità derivante da una mancanza di stabilità lavorativa o dall’impossibilità di ottenere un mutuo dalla banca.

Dato che la maggior parte dei conduttori che stipulano contratti d’affitto sono persone che si trovano in condizioni di ristrettezza economica, non di rado può capitare che un mese il pagamento dell’affitto arrivi in ritardo, addirittura oltre il 20 giorni dalla scadenza che rappresentano il limite massimo entro cui un proprietario di casa può cominciare a pretendere il pagamento con metodi “coattivi”.

La legge stabilisce in questi casi che l’inquilino è diventato moroso e dunque che il proprietario di casa può agire per vie legali sia per ottenere il pagamento dovuto che per sciogliere il contratto, chiaramente si tratta di una soluzione drastica che tutti vorrebbero evitare e che comunque può essere più complessa da mettere in atto in determinati casi.

Inquilino moroso, ecco cosa si può fare secondo la legge

Chiaramente, dato che le persone non si comportano come automi che seguono pedissequamente le procedure, al primo ritardo sul pagamento della quota mensile o delle spese accessorie – l’inquilino è tenuto a pagare luce, gas, acqua e condominio – il proprietario di casa cercherà di capire da cosa è derivante questo ritardo e in base alla spiegazione può decidere se dare ulteriore fiducia al conduttore.

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Chiaramente se i ritardi sono costanti, la situazione diviene più problematica da gestire, così il proprietario che teme di non ottenere quanto gli spetta può ricorrere al sollecito di pagamento o allo sfratto. Solitamente prima di procedere allo sfratto o alla risoluzione del contratto, il proprietario di casa si affida ad un sollecito formale inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec.

Tale strumento viene definito dalla legge “Lettera di costituzione in mora” e consiste in un termine ultimo di pagamento che solitamente concede all’inquilino un’altra settimana di tempo per adempiere ai suoi obblighi. Nel caso in cui non dovesse farlo, il proprietario può ricorrere immediatamente allo sfratto.

In generale – anche senza aver inviato al lettera di costituzione in mora – il proprietario di casa può richiedere lo sfratto dell’inquilino 20 giorni dopo la scadenza del pagamento prevista dal contratto, sia che si tratti dell’affitto sia che si tratti delle spese accessorie.

Fabio

Sono laureato in Lingue, percorso Scienze per la comunicazione internazionale. Appassionato di giornalismo sin dal Liceo, scrivo da anni per blog, siti e testate giornalistiche e sono da diverso tempo giornalista pubblicista. Ho una passione smodata per il calcio e per gli sport in generale con preferenza per il Basket, la MotoGp, il Tennis e la Pallavolo. Amante del cinema d’autore, consumo nel tempo libero vagonate di serie tv, film, videogame e libri. Ritengo che la forma di narrazione più completa che ci sia oggi sia quella videoludica, anche se, come ogni medium giovane, deve ancora superare il preconcetto della massa.

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