Qualora si dovessero effettuare lavori in casa l’inquilino può chiedere la riduzione del canone di affitto? Ecco cosa prevede la normativa.
Diverse cause possono portare l’inquilino a chiedere al proprietario di casa una riduzione dell’affitto anche se al momento della firma del contratto si accetta l’importo pattuito.
Per esempio, nel caso di problemi lavorativi o di altra natura che impediscono all’inquilino di pagare l’importo pieno. Non sempre però il proprietario concede una riduzione.
Lavori nella casa in affitto: quando si può chiedere la riduzione del canone
Qualora il proprietario dovesse eseguire interventi di manutenzione straordinaria nell’immobile dato in affitto, l’inquilino ha diritto di uno sconto sul canone?
Considerando che questi interventi potrebbero limitare la capacità di disporre dell’appartamento oppure per la presenza degli operai, per la necessità di rimanere in casa durante i lavori. Senza considerare dello sporco e dei vari disagi che si possono creare.
In questo caso è normale che l’inquilino si chieda se può ottenere una riduzione dell’affitto o sospendere il pagamento. Cerchiamo di risolvere alcuni dubbi.
L’articolo 1576 del Codice civile stabilisce che il proprietario deve eseguire le riparazioni necessarie e indispensabili a mantenere l’immobile in “buono stato di conservazione”.
Di conseguenza, in base all’articolo 1583 del Codice civile, nell’eventualità di riparazioni nell’appartamento in affitto, che non possono essere rimandati alla scadenza del contratto, l’inquilino deve aprire la casa agli operai assunti dal locatore.
Inoltre, sempre secondo il suddetto articolo, l’affittuario può chiedere la riduzione del canone:
- sia nel caso in cui le riparazioni durassero oltre un sesto della durata della locazione;
- sia nel caso in cui le riparazioni durassero per oltre 20 giorni.
Attenzione, però, a una condizione da non sottovalutare: la riduzione deve essere proporzionata all’intera durata delle riparazioni e dell’entità del mancato utilizzo. Qualora le parti non si mettessero d’accordo sulla riduzione, sarà il giudice a decidere.
Invece, se durante i lavori l’immobile è considerato inabitabile, anche solo di una parte, l’inquilino potrebbe chiedere, a seconda delle circostanze, la risoluzione del contratto di locazione.
In aggiunta a ciò, una sentenza della Cassazione (la numero 19181 del 2003) ha stabilito che se l’immobile risulta inagibile, pericoloso, insalubre, o comunque l’inquilino non può utilizzarlo al 100%, ha la facoltà di auto-ridurre o sospendere il canone. Nel momento in cui l’immobile ritorna in suo possesso il pagamento dell’affitto sarà ristabilito.
Come detto in precedenza, nel caso in cui non si trovi un accordo fra inquilino e proprietario la decisione della riduzione spetta al giudice. Tuttavia, l’inquilino può rivolgersi a un’associazione di settore per far valere i propri diritti e dove può trovare assistenza legale sulla questione.