L’Agenzia delle Entrate spiega quando è possibile procedere con il riacquisto di una prima casa. Attenzione a non commettere errori.
Vendere una prima casa dopo aver usufruito dei benefici dedicati e comprare un nuovo immobile senza perdere le agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate aiuta gli italiani a capire cosa è concesso e cosa, invece, farebbe decadere il diritto ai vantaggi.
La normativa che disciplina i benefici Prima casa stabilisce come l’immobile debba rimanere in proprio possesso per cinque anni almeno al fine di non perdere le agevolazioni. C’è, però, un’eccezione legata ad una specifica condizione da rispettare. Ha chiarito il tutto l’Agenzia delle Entrate sciogliendo alcuni dubbi manifestati da diversi contribuenti.
La prima casa può essere rivenduta entro i cinque anni successivi alla fruizione dei benefici ma per non perdere tali agevolazioni sarà necessario comprare un altro immobile da adibire a prima casa entro un anno dall’alienazione. Così dicendo si sottolinea come la sola acquisizione del diritto di usufrutto su un nuovo immobile non sia sufficiente per continuare ad usufruire dei benefici. Solo la proprietà della nuova prima casa non farà perdere soldi. La specifica è stata inserita nella Risposta del 4 ottobre 2024 numero 192/E con riferimento alla Nota II-bis articolo 1 del DPR numero 131/1986.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla vendita della prima casa
L’usufrutto della nuova prima casa a titolo oneroso non basta per evitare di perdere le agevolazioni ottenute e il diritto alla residua parte degli eventuali crediti d’imposta spettanti. La normativa stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura normale (oltre alla sovrattassa del 30%) in caso di dichiarazione mendace e di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell’abitazione acquistata con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto.
Tali disposizioni non si applicano solamente se il contribuente entro un anno dall’alienazione della casa comprata con i benefici Prima casa procede con l’acquisto di un nuovo immobile e lo adibisce ad abitazione principale. Dovrà essere proprietario a tutti gli effetti di questa nuova casa e acquisirne il diritto di piena proprietà per non perdere i benefici. L’usufrutto non è sufficiente così come la nuda proprietà, il diritto d’uso e il diritto di abitazione non lo sono.
Resta valido, invece, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile entro i dodici mesi successivi all’alienazione come affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza del 9 febbraio 2009 numero 46. Infine, la normativa stabilisce come in caso di decadenza dall’agevolazione prima casa scatti automaticamente non solo il recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni ma anche il recupero del credito fruito.