Se stai acquistando un immobile o sei in procinto di farlo, è bene essere a conoscenza sull’onorario degli agenti immobiliari.
La questione delle provvigioni dell’agenzia immobiliare o del compenso dell’agente immobiliare è spesso fonte di contestazioni e contenziosi tra clienti e agenzia. Soprattutto quando acquirente e venditore abbiamo proceduto autonomamente alla vendita e l’agenzia immobiliare, che rivendica la provvigione, abbia compiuto una modesta o modestissima attività. A quel punto spetta una commissione? E se si, in quale percentuale?
La questione del momento in cui sorge il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare è uno degli aspetti spesso meno compresi dai clienti. Da parte dei potenziali acquirenti vi è spesso la tendenza a non voler riconoscere la provvigione all’agenzia immobiliare anche in relazione a circostanze che la giurisprudenza non considera rilevanti. Innanzitutto, bisogna chiarire che cos’è la provvigione e quando spetta all’agente immobiliare.
Quando si può evitare di pagare la provvigione?
La provvigione è il compenso che viene corrisposto agli agenti immobiliari una volta concluso un affare di vendita (sia esso una compravendita o la stipula di un contratto d’affitto, ad esempio), ed è un pagamento dei servizi di supporto svolti durante il processo. I servizi possono essere: l’organizzazione degli appuntamenti di visita tra acquirente e proprietario, l’aiuto con la gestione dei documenti e degli adempimenti burocratici, oltre all’organizzazione del rogito.
Ci sono delle situazioni in cui chi si è rivolto ad un agente immobiliare, non è obbligato a pagare la provvigione. L’agenzia immobiliare, ad esempio, non ha diritto alla provvigione nel caso in cui il contratto concluso grazie al proprio intervento sia nullo e in quanto tale non da’ diritto ad alcuna azione legale per tutelarne l’adempimento. Pertanto, ove l’agenzia immobiliare metta in contatto due parti che concludono un contratto nullo, la provvigione non è dovuta.
Inoltre, l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione nel caso in cui le parti concludano un affare diverso da quello proposto all’inizio dall’agenzia. In questo caso, bisogna considerare l’interesse economico che le parti volevano raggiungere nel rivolgersi alla mediazione dell’agenzia. Se tale interesse economico viene realizzato grazie all’intervento dell’agenzia, per quanto attraverso un contratto diverso da quello originariamente prospettato, l’agenzia immobiliare avrà comunque diritto alla provvigione.
La trasparenza e la neutralità sono le caratteristiche chiave di un mediatore immobiliare. Se queste vengono meno, come ad esempio: se ci si ritrova improvvisamente con l’esistenza di vizi che riducono il valore dell’immobile, l’agente immobiliare non avrà diritto alla sua provvigione. Oppure quando l’agente immobiliare omette di informare una delle parti circa aspetti rilevanti per la sicurezza dell’affare che ove conosciuti avrebbero determinato la parte a non concludere il contratto o a farlo a condizioni diverse.