La tassa di successione si può rateizzare e se sì quando? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo: così non potrete più sbagliare.
La tassa di successione, più correttamente detta imposta sulle successioni e sulle donazioni, è una quota dovuta dagli eredi per i beni e diritti ereditati. L’imposta viene liquidata dall’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione, tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
Il pagamento dell’imposta di successione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica di avviso di liquidazione. Superato questo limite massimo verranno applicati agli importi dovuti anche eventuali sanzioni ed interessi di mora.
La successione si può rateizzare? La guida pratica per non commettere errori
La dichiarazione di successione deve essere presentata nel limite di 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati. Vale a dire i chiamati all’eredità e i legatari, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti e gli esecutori testamentari. Al di là di queste indicazioni preliminari, è possibile rateizzare la successione? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo per non commettere errori.
La tassa di successione talvolta può essere piuttosto considerevole. Motivo per cui potrebbe essere necessario ricorrere alla sua rateizzazione. Per chi non lo sapesse, in effetti tale imposta può essere rateizzata purché si rispettino delle condizioni ben precise.
Innanzitutto, occorre versare almeno il 20% dell’importo entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione. La parte restante, invece, potrà essere suddivisa in otto rate trimestrali (dodici per gli importi superiori ai 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Bisogna, inoltre, tenere a mente che le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Tuttavia, per gli importi inferiori ai 1.000 euro non è ammessa alcuna rateizzazione. In più, nel caso in cui si verifichi un “lieve inadempimento”, cioè nel caso di un insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, e nel caso di un tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni, il piano di rateizzazione resta comunque valido. Ciò è vero anche per il versamento in unica soluzione.
Si ricorda infine che le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.