Quando un genitore desidera trasferire la proprietà immobiliare ai propri figli, non sempre è obbligato a rivolgersi ad un notaio: scopriamo in quali casi.
Se un genitore intende trasferire la proprietà immobiliare ad un figlio, solitamente occorre effettuare un atto pubblico, definito rogito notarile, tramite il quale si certifica in presenza di due testimoni che tra le parti è avvenuta una donazione immobiliare. La donazione può essere di tre tipi, ovvero relativa all’intera proprietà, alla nuda proprietà o con obbligo di assistenza vitalizia.
In termini di costo, l’operazione prevede le spese di onorario del notaio, che variano in base al professionista ed al tariffario da questi proposto, le spese di imposta ipotecaria e catastale, pari rispettivamente al 2% ed all1% del valore dell’immobile, e l’imposta di registro, del valore di 200,00 Euro.
In caso il valore dell’immobile superi il milione di Euro, va aggiunta anche l’imposta sulle donazioni del 4%, da applicare sulla parte di valore dell’immobile che eccede il milione e, nel caso il donatario benefici del Bonus Prima Casa, le imposte ipotecaria e catastale da versare sono pari ciascuna a 50,00 Euro. Ora domandiamoci: è possibile effettuare la donazione attraverso altri metodi, magari meno dispendiosi?
Esistono altre modalità di donazione immobiliare rispetto al rogito notarile. Ad esempio, l’istituto dell’usucapione prevede l’acquisizione della proprietà immobiliare di terzi se la si è posseduta per almeno 20 anni (in alcuni specifici casi, possono essere la metà, ovvero 10). Trascorsi i 20 anni, è possibile quindi richiedere ad un giudice di accertare l’effettivo usucapione e, in caso di conferma da parte del tribunale, verrà disposto il trasferimento del bene immobile ed effettuata la trascrizione nei pubblici registri. L’usucapione, quindi, non richiede l’atto notarile, tuttavia prevede costi relativi alle spese legali da sostenere per la pratica processuale.
La donazione indiretta, invece, è un metodo applicato quando l’immobile non è di proprietà del donante, bensì di un terzo. Il donante quindi, invece di trasferire la proprietà dell’immobile, dona al donatario il capitale per acquistarlo. In questi casi, la donazione del capitale – che può essere versato al venditore oppure al donatario – può avvenire senza notaio. Tuttavia, la compravendita non potrà prescindere dalla produzione di un atto notarile (e dunque dei costi relativi).
Infine, il testamento olografo – redatto cioè in proprio e senza la presenza e la certificazione di un notaio – può comportare la successione dell’immobile che si intende donare. Se il testamento coinvolge più parti, e se queste sono tutte concordi rispetto alle volontà testamentarie, si potrà quindi procedere con la voltura catastale. Inoltre, nei casi in cui sia certo che l’immobile sarà destinato ad una persona specifica, come ad esempio il figlio unico, è possibile anche non redigere il testamento.