Riuscire a comprare casa per un figlio è il desiderio di ogni genitore, ma quando è possibile intestare un immobile ad un figlio? Lo si può fare già quando questo è ancora minorenne?
Tra i problemi che affollano la mente di una persona, una volta raggiunta l’età adulta, la casa probabilmente è in cima. Acquistare un immobile è un obiettivo comune, poiché avere un immobile di proprietà consente di evitare di pagare un affitto mensile – una volta estinto il mutuo – ma soprattutto garantisce il possesso di un bene che, se mantenuto correttamente, può acquisire valore nel tempo e costituire anche solo merce di scambio per eventuali altri investimenti.
Consci della difficoltà dell’acquisto di un immobile, i genitori che se lo possono permettere maturano presto l’idea di farsi carico di un nuovo mutuo al fine di acquistare una casa al figlio o ai figli. Questa decisione comporta una serie di problematiche, innanzitutto l’accensione di un mutuo comporta un esborso mensile per lungo tempo (e non si è mai certi di avere finanze solide per periodi così lunghi), inoltre la casa acquisita risulterebbe come seconda proprietà – nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano un immobile intestato – con i relativi costi accessori.
Proprio l’esigenza di dover pagare le tasse sull’immobile destinato ai figli potrebbe far desistere molti dall’acquisto, motivo per cui in molti si chiedono se non sia possibile intestare la casa al figlio minorenne per evitare proprio questi costi aggiuntivi. La legge norma anche questa possibilità e ci sono delle regole ben precise a riguardo.
A regolare l’eventuale donazione dell’immobile al figlio minorenne è l’articolo 320 del Codice Civile, nel quale si legge: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o all’emancipazione in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore”.
Questo significa che un minore non può firmare un contratto d’acquisto di un immobile, ma per quanto riguarda la donazione? Per la legge italiana la donazione di un immobile ad un figlio può avvenire in qualsiasi momento, anche quando questo è ancora minorenne. Tuttavia affinché questo procedimento vada in porto bisogna firmare un atto notarile di donazione.
Inoltre tale atto dev’essere approvato dal giudice tutelare in tribunale. Il magistrato ha infatti il compito di verificare che la donazione sia un benefit per il minore e non lo esponga a rischi di natura finanziaria. Ciò significa che non può essere intestato ad un minore un immobile gravato da ipoteca o sul quale c’è ancora un mutuo acceso.
Al fine di risparmiare la tassazione sulla seconda casa, tuttavia, i genitori possono intestare al figlio minorenne la casa già di proprietà, facendosi invece carico di quella da acquistare o appena acquistata. Tali limitazioni decadono nel momento in cui il figlio compie la maggiore età ed è dunque legalmente in grado di decidere se accettare o meno la donazione ed i relativi rischi.