Una sentenza della Cassazione legata al versamento dell’Imu consente di risparmiare il 50% dell’importo totale. Scopriamo di cosa si tratta
L’Imu rappresenta, insieme alla Tari, una delle principali imposte comunali dal cui pagamento non è possibile sottrarsi. Nel caso dell’Imposta municipale propria sono i possessori di seconde case o di prime abitazioni ascrivibili alle categorie di lusso, oltre che di altri terreni, coloro i quali sono tenuti, nei mesi di giugno e di dicembre, ad effettuare il versamento.
L’importo non è uguale per tutti e tiene conto, oltre che del tipo di bene immobile e delle sue dimensioni, anche dell’aliquota che annualmente il comune sul quale esso insiste determina. Va da sé che in alcune località italiane l’imposta potrebbe risultare, in proporzione, più bassa che in altre. In tanti si domandano a tal proposito se vi sia la possibilità di risparmiare pagando l’Imu in misura ridotta. Effettivamente, grazie ad una recente sentenza della Cassazione, vi è un caso nel quale lo si può fare. Scopriamo di che cosa si tratta.
Pagare l’Imu risparmiando il 50%. Come fare
Nella fattispecie l’Imu potrebbe essere ridotta addirittura del 50% ed è stata la Cassazione a definirlo, indicando in quale specifica casistica si potrà beneficiare di questo maxi ‘sconto’. Del resto vi sono abitazioni per le quali ogni anno, occorre versare diverse centinaia o addirittura migliaia di euro sotto forma di Imu e poter risparmiare parte di questi soldi potrebbe fare la gioia di molte persone. Ma attenzione, la regola non vale per la totalità degli immobili ma soltanto per alcuni di essi e solo qualora si trovino in determinate condizioni.
La nuova ordinanza della Corte di Cassazione spiega l’esatto iter da percorrere per poter beneficiare di questa agevolazione Imu. Iniziamo col dire che la tassa è ridotta del 50% solo nel caso di immobile inagibile oppure inabitabile e che, a beneficio del proprietario, non sarà necessario presentare ogni anno una nuova richiesta da parte del contribuente. Per dichiarare lo stato di inagibilità o inabitabilità occorrerà però organizzare una verifica da parte dell’ufficio tecnico del comune, mediante una perizia condotta dal comune stesso ma che risulterà economicamente a carico del proprietario.
L’ordinanza della Cassazione è la numero 19665/2023 ed in essa viene altresì specificato che “il perdurare dello stato di inabitabilità o inagibilità” dell’immobile non rende necessaria “la reiterazione di una specifica richiesta”. La riduzione verrà infatti bloccata soltanto nel momento in cui vengano ripristinati lo stato di agibilità o abitabilità dell’immobile e a quel punto l’Imu dovrà essere versata nella sua integrità.