L’impianto parafulmine è una necessità per la sicurezza degli edifici e in alcuni casi è obbligatorio per legge: vediamo quando.
L’arrivo di una tempesta o di un forte temporale è annunciato spesso da bagliori accecanti nel cielo, rumori brutali e improvvisi che sembrano annunciare la fine del mondo e saette che percorrono tutto il cielo come se stessero squarciando il tessuto stesso della realtà. Se lampi e tuoni possono essere spaventosi ma innocui, lo stesso non può dirsi per i fulmini che conducono una quantità di energia potenzialmente letale e sicuramente molto dannosa per qualsiasi cosa incontrano.
Una tempesta di fulmini, insomma, può avere effetti devastanti e a differenza di altri fenomeni atmosferici potenzialmente dannosi si verifica con maggiore frequenza. Per tale motivo la maggior parte se non tutti gli edifici sono dotati di un impianto parafulmine, il cui scopo è quello di attirare i fulmini e far sì che il carico di energia che trasportano si disperda e venga scaricato nel terreno.
Senza uno di questi impianti il rischio è che il fulmine colpisca direttamente l’immobile, causando danni strutturali come la distruzione di tegole, quella di parte di un cornicione, il danneggiamento dell’impianto elettrico (la cui riparazione è a carico del proprietario di casa poiché dovuta a caso fortuito) e persino incendi nel caso in cui incontri materiali infiammabili come il legno.
Appare abbastanza chiaro che un impianto parafulmine è qualcosa di utile per la sicurezza delle abitazioni e delle persone. Tuttavia non è sempre obbligatorio per legge perché non tutte le abitazioni sono ad alto rischio durante le tempeste. La normativa che stabilisce gli edifici obbligati ad installare tale sistema è il decreto legislativo 81/2008.
In questo viene specificato che sono obbligati ad installare il parafulmine gli ospedali, le scuole, i luoghi di lavoro e le strutture aperte al pubblico. Per quanto riguarda le abitazioni private, l’obbligo ricade sui condomini o gli edifici residenziali di altezza superiore ai 24 metri (obbligo ribadito nel Decreto Ministeriale 37 del 2008) e gli edifici più esposti ai fulmini come le torri o le case di campagna che si trovano in cima ad una collina o ad altri rilievi.
L’obbligo ricade anche su edifici di grandi dimensioni o che sono pericolosi per via di ciò che si fa all’interno o ciò che vi è contenuto, come ad esempio centrali elettriche, magazzini che contengono sostanze infiammabili o strutture che si avvalgono di sostanze infiammabili o esplosive.
I parafulmini sono generalmente composti da tre parti: il captatore che è la porzione più esterna il cui scopo è attirare il fulmine, il conduttore ovvero una gabbia o una serie di cavi in rame e alluminio che consentono di distribuire in modo sicuro l’energia catturata dal fulmine e il dispersone che consente di scaricare a terra tutta l’energia.
Gli impianti possono essere però di tre tipologie differenti: