La realizzazione di un impianto fotovoltaico è disciplinata da una normativa chiara. Non seguendo le regole si rischia la demolizione.
La sentenza numero 8113/2024 del Consiglio di Stato ha chiarito la normativa disciplinante l’installazione degli impianti fotovoltaici in edilizia libera. Cosa cambia per tantissimi cittadini?
La spinta verso le energie rinnovabili arriva dal nostro Stato ma anche dall’Unione Europea. Ora che è avvertita l’esigenza di salvare il pianeta si tenta di recuperare anni, anzi secoli di decisioni sbagliate tramite la transizione green che prevede anche di sfruttare la luce solare per produrre energia elettrica. Perfetto, tutti i cittadini possono liberamente procedere con l’installazione dei pannelli solari senza nemmeno dover chiedere permessi rientrando tra gli interventi da svolgere in edilizia libera.
Lo ha stabilito il Decreto Energia numero 17 del 2022. La realtà, però, non è proprio questa come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato. Tale sentenza ha chiarito la legittimità delle semplificazioni che evitano noiosi e lunghi iter burocratici riducendone l’accesso al fine di evitare mascheramenti di ampliamenti e nuove costruzioni. Nello specifico il fotovoltaico in edilizia libera è ammesso unicamente per edifici già esistenti.
Fotovoltaico in edilizia libera solo per edifici esistenti
L’edilizia libera è permessa se non ci sono incrementi di volumi o superfici strettamente connessi con l’installazione di un impianto fotovoltaico La liberalizzazione del Decreto Energia è limitata, dunque, agli edifici esistenti. Dove si dovesse intervenire con la creazione di soppalchi, ad esempio, o altre strutture a supporto o copertura dei pannelli solari allora bisognerebbe chiedere i permessi.
In caso contrario si rischierebbero sanzioni più la demolizione della struttura edificata illegittimamente. La sentenza del Consiglio di Stato mette un freno agli operatori del settore edile che hanno interpretato in modo troppo esteso il Decreto Energia (articolo 9). Coinvolto nel caso un gestore di un ristorante che ha realizzato un portico a sostegno di un impianto di pannelli solari senza chiedere i necessari permessi. Questo è stato condannato allo smantellamento del portico perché trattasi di abuso edilizio.
Il portico ha ampliato la superficie del locale, è stato considerato nuova costruzione e di conseguenza il gestore avrebbe dovuto chiedere i permessi prima di edificare la struttura. Non avendolo fatto si è reso colpevole di un reato e ora non solo dovrà pagare tutte le spese processuali ma anche demolire il portico. Non sempre il fotovoltaico, dunque, rientra nell’edilizia libera. Non accade in caso di aumento della superficie e anche qualora l’installazione dovesse apportare un impatto sul paesaggio.