Una recente ordinanza della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla possibilità di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato in un condominio.
Non è raro vivere in un condominio in cui è presente un impianto di riscaldamento centralizzato. Questo sistema prevede l’installazione di un’unica caldaia o pompa di calore per tutti i condomini e che permette il riscaldamento dell’intero edificio attraverso i radiatori presenti nelle singole abitazioni. Ovviamente le caldaie o le pompe di calore sono molto più potenti rispetto a quelle che verrebbero installate in un appartamento.
Molti si chiedono in questi casi se sia possibile staccarsi dall’impianto centralizzato e provvedere all’installazione di uno autonomo o affidandosi a stufe, così da risparmiare sui costi della bolletta del gas. A rispondere al quesito una recente ordinanza della Corte di Cassazione che ha sciolto ogni dubbio in merito.
Impianto del riscaldamento centralizzato, l’ordinanza della Cassazione
È possibile staccarsi dall’impianto del riscaldamento centralizzato del condominio per passare ad uno autonomo? Questa è una delle domande che si sono posti molti residenti in edifici dotati di caldaie o pompe di calore uniche.
Per molti anni, questo tipo di soluzione è stata criticata per un motivo specifico: l’impossibilità di spegnere o regolare la temperatura del riscaldamento, per cui è sempre necessario prestare attenzione, in ogni singolo appartamento dell’edificio. Circostanza che incideva sui consumi, ripartiti secondo i millesimi di ogni condomino.
Per far fronte alla problematica, dal 2017 è stato stabilito che tutti gli immobili presenti nell’edificio debbano essere dotati di dispositivi che possano permettere agli inquilini di regolare in autonomia il riscaldamento e di contabilizzatori di calore. In questo modo, i consumi, sempre durante le fasce orarie previste per l’accensione dell’impianto, saranno gestiti dai vari condomini e le spese suddivise in base all’uso del riscaldamento.
Tornando alla possibilità di staccarsi dall’impianto centralizzato, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26185/2023. Secondo gli Ermellini, un condomino ha la facoltà di poter staccarsi dagli impianti di riscaldamento centralizzati, ma solo in determinati casi che si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 1118 del Codice civile.
Secondo la Suprema Corte, come riporta il settimanale Nuovo, è possibile staccarsi dall’impianto centralizzato se non si arrecano danni all’impianto e agli altri condomini dell’edificio e se non si provoca, come stabilito anche dal Codice civile, un aumento delle spese per il riscaldamento per quest’ultimi. Questo potrebbe accadere se dopo il distacco si beneficia del riscaldamento delle altre unità abitative, dunque, si evince che bisognerà provvedere all’installazione di un impianto autonomo.
È sempre necessario, prima dell’inizio dei lavori, presentare la documentazione e la comunicazione all’amministratore che poi procederà avvisando l’assemblea condominiale. Questo passaggio servirà a riconteggiare i millesimi per i condomini. Inoltre, è necessario ricordare che per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato, anche chi si distacca dovrà partecipare in quanto la caldaia e le condutture rimangono di proprietà dell’intero condominio.