Il riconoscimento giunge direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione, attraverso una sentenza a Sezioni Unite: ecco cosa dice la Giurisprudenza.
Ecco il dilemma: all’interno di un condominio si verifica un danno che grava su un singolo condomino (poniamo ad esempio: infiltrazioni provenienti da un’area comune); di per sé, quindi, sarà l’intero condominio a dover spartire la quota di risarcimento. Ma quando giunge la sentenza, e dunque la quota dev’essere pagata, è cambiata la compagine condominiale: nel frattempo, infatti, uno dei proprietari di uno degli immobili è cambiato.
Chi dovrà pagare quindi? Il nuovo proprietario, che non faceva parte della compagine quando il fatto dannoso è avvenuto, oppure il vecchio, che al momento dell’esborso dovuto per il risarcimento non ha più nulla a che fare con il condominio in questione? Ebbene, la questione è più “spinosa” di quanto sembri; per fortuna, però, ci giunge in soccorso la Giurisprudenza.
La risoluzione della Suprema Corte di Cassazione (e i precedenti)
Il dubbio da chiarire è questo: conta di più il momento della sentenza oppure il momento in cui si è verificato il fatto dannoso? Per rispondere alla domanda, partiamo da un principio di base: le obbligazioni risarcitorie, secondo la legge, sono obbligazioni di natura personale. In quanto tali, in casi simili competono a quanti siano coinvolti al momento in cui si è verificato l’evento, sia in termini “passivi” (ovvero quando il danno viene subito) sia in termini “attivi” (ovvero quando il danno è subito da altri). A questo punto la risposta dovrebbe già apparire chiara all’orizzonte.
Attraverso una sentenza deliberata a Sezioni Unite, la numero 9449 del 10 Maggio 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’acquirente di una porzione di condominio – come ad esempio un immobile – non deve subire gli “obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto”.
Di tali danni, dunque, è tenuto a rispondere “il proprietario dell’unità immobiliare al momento del fatto”. Ciò proprio a motivo della natura personale e non reale delle obbligazioni risarcitorie, che significa che le obbligazioni sono legate alla persona e non all’immobile. Il che comporta, come ribadito dalla sentenza, che non possano quindi essere “automaticamente trasmesse” con la vendita della porzione di condominio sul nuovo proprietario, bensì restino in capo alla persona coinvolta al momento del fatto accaduto.
A rafforzare la tesi, si aggiungono anche la sentenza numero 15744 del 3 Luglio 2009 deliberata dalla Corte di Cassazione e la numero 2951 del 15 Febbraio 2016 deliberata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. A nulla varrebbe, quindi, nemmeno un’eventuale delibera condominiale che imputasse il risarcimento del danno a capo del nuovo proprietario.