Molti proprietari, negli ultimi anni, hanno deciso di affittare una stanza della propria abitazione principale per integrare le proprie entrate mensili. Questa pratica ha sollevato tuttavia numerosi dubbi in merito alla tassazione IMU e alla possibilità di mantenere l’esenzione IMU sulla prima casa.
Per questo motivo la giurisprudenza si è dovuta pronunciare sulla questione, così da sciogliere ogni dubbio e permettere ai locatari di agire nel rispetto delle leggi.
Prima casa, stanza in affitto ed esenzione IMU: cosa dice la legge
La normativa sulla prima casa ha lasciato per diverso tempo dei buchi normativi che potevano lasciare spazio a incertezze. Una delle zone d’ombra era proprio il pagamento dell’IMU in caso di affitto parziale della prima casa, tanto che numerosi comuni hanno inviato la richiesta di pagamento ai proprietari.

Le carte sono cambiate con la sentenza n. 2415/16/2019 della Commissione Tributaria Regionale di Roma. La sentenza ha stabilito che l’esenzione dall’IMU resta valida se il proprietario mantiene la propria residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile. Questo significa che nel caso in cui si affitti una stanza, se il contribuente continua a vivere al suo interno, mantiene l’esenzione.
Per rafforzare questo punto, si è resa poi necessaria la sentenza n. 8/2022 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo. Con questa è stato chiarito che la locazione parziale, non solo non è una condizione sufficiente per annullare l’esenzione dall’IMU, ma non pregiudica neanche altre agevolazioni fiscali, come la detrazione degli interessi del mutuo.
In merito a questa questione si è fatto un ulteriore passo avanti nel 2024, con la sentenza n. 7/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna. Il giudice ha stabilito che la locazione parziale di un immobile non va ad alterare la natura dell’abitazione principale, purché il proprietario vi abiti stabilmente.
Tale decisione va ad allinearsi con il dettato dell’art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, che definisce l’abitazione principale come l’unità immobiliare in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. Come si evince dalla normativa, in nessun punto vi è l’esclusione alla possibilità di coabitare con soggetti terzi, purché non venga meno la destinazione dell’immobile a uso personale del proprietario.
Infine, con la sentenza n. 1524/2025 della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, si è poi stabilito che l’affitto di una stanza all’interno della propria abitazione principale non comporta la perdita dell’esenzione IMU. L’unica condizione, come già evinto dalle precedenti sentenze, è che rimanga residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario all’interno dell’immobile.