L’assemblea condominiale non può opporsi alla volontà di un inquilino disabile: cosa dice la legge e come si dividono le spese.
Se in un condominio vive una persona disabile potrebbe essere necessario fare in modo da superare le barriere architettoniche che impediscono al disabile il normale usufrutto degli spazi comuni. L’abbattimento delle barriere architettoniche, in questo caso, è un diritto del disabile che la legge tutela.
Nella maggior parte dei casi, le barriere architettoniche presenti all’interno di un condominio sono costituite da scalini o scale che il disabile ha difficoltà o addirittura impossibilità a risalire. La soluzione più sensata e più efficace per risolvere il problema è l’istallazione di un montascale, che quindi permetta al disabile di muoversi quasi senza fatica oltre la barriera architettonica.
Ovviamente non tutti i condomini sono forniti di un montascale, quindi un disabile potrebbe richiedere la sua istallazione al proprio arrivo nel condominio oppure nel momento in cui la sua disabilità si sia aggravata impedendogli di salire le scale da solo. L’assemblea di condominio non può opporsi all’installazione di un montascale, ammesso che l’apparecchiatura in questione rispetti tutti i parametri tecnici e di sicurezza previsti dalla legge.
Montascale: chi paga l’istallazione? La legge parla chiaro
Il condominio che vuole richiedere un montascale dovrà chiedere la convocazione di un’assemblea condominiale straordinaria in cui avanza la sua proposta. Se il progetto è conforme alle normative, il condomino non ha bisogno di ottenere l’approvazione dell’assemblea. Il motivo per cui l’assemblea viene convocata è deliberare sulla divisione delle spese.
I condomini potranno quindi decidere singolarmente di contribuire o non contribuire alle spese di istallazione. Se decideranno di farlo, dovranno sostenere una percentuale della spesa proporzionale ai millesimi che possiede.
I condomini che decideranno di non contribuire non potranno essere obbligati a pagare una quota della spesa. Semplicemente, come si astengono dal pagamento, si asterranno anche dall’utilizzo del montascale.
E se nessuno dei condomini dovesse decidere di contribuire? Nessun problema: il condomino disabile potrà procedere comunque all’istallazione del dispositivo. Dovrà solo farsi carico completamente delle spese: il suo diritto al superamento delle barriere architettoniche viene comunque tutelato.
Cosa succede se, per qualsiasi motivo, l’assemblea condominiale non dovesse deliberare in merito alla questione? Secondo la legge, in questo caso il condomino disabile può procedere all’istallazione a proprie spese dopo 3 mesi dalla richiesta su cui l’assemblea non ha deliberato.