Il canone di locazione può essere pignorato dai privati cittadini e dalla Pubblica Amministrazione, ma entro certi limiti.
Il pignoramento del canone di locazione è possibile ma ha dei limiti da rispettare, inoltre, interessa sia il proprietario dell’immobile che l’affittuario coinvolto.
Il coinvolgimento dell’affittuario, che ha sottoscritto un normale contratto di affitto, riguarda la procedura di pagamento forzoso.
La legge prevede che i canoni di locazione possono essere pignorai dal creditore. Questo tipo di pignoramento rientra nella stessa casistica di quello della pensione o dello stipendio. Si tratta del pignoramento presso terzi, nel caso del contratto di locazione è praticabile solo se il contratto è registrato all’Agenzia delle Entrate.
Al pignoramento del canone di locazione si arriva attraverso l’avviamento di un procedimento esecutivo. Solo dopo che il giudice ha emanato il titolo esecutivo che attesti l’effettiva esistenza del debito, si procede all’azione forzosa.
Prima di arrivare a riscuotere il canone di locazione tramite esecuzione forzosa, c’è un iter preciso da rispettare.
L’atto di pignoramento notificato all’locatore debitore e all’inquilino terzo pignorato, deve contenere anche:
Il terzo pignorato ha l’obbligo di inviare al creditore una dichiarazione in cui indica le somme in suo possesso e quando deve eseguire il pagamento o la consegna (codice di procedura civile articolo 547).
Dalla notifica dell’atto di pignoramento, l’affittuario non dovrà più corrispondere i canoni di affitto al proprietario dell’immobile.
Il pignoramento può essere esercitato per qualsiasi cifra, non esiste un minimo “tabellare” che blocchi tale procedura. Di solito, per importi minimi si cerca di risolvere in via bonaria, in quanto i costi di una procedura di pignoramento scoraggiano il creditore ad agire. Quanto si vanta un credito, si consiglia sempre di rivolgersi a un professionista del settore per valutare la giusta azione da intraprendere spendendo il meno possibile.
Da considerare, inoltre, che quando si parla di pignoramento e locazione, bisogna fare attenzione anche al reddito fondiario. Infatti, il reddito che deriva dalla locazione di immobile sottoposto a pignoramento, concorre alla formazione del reddito del soggetto esecutato.